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Biocarburanti, fissati i criteri di sostenibilità e tutela della biodiversità

La direttiva 2009/28 sull’energia da fonti rinnovabili fissa come obiettivo generale per l’Unione Europea una quota del 20% di energia rinnovabile rispetto al consumo totale di energia entro il 2020. Questo obiettivo è stato convertito in obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati Membri.

Ciascuno Stato Membro deve raggiungere i propri obiettivi nazionali per la quota generale di energie rinnovabili. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri devono raggiungere l’obiettivo comune del 10% di energia da fonti rinnovabili.

Le fonti di energia rinnovabili comprendono biomassa solida, vento, sole, acqua e i biocarburanti. Solo i biocarburanti che rispettano i requisiti Ue in materia di sostenibilità possono essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati dalla direttiva. Inoltre l’aumento della domanda mondiale di biocarburanti e gli incentivi all’uso dei biocarburanti previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l’effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità, in quanto i consumatori nella Comunità troverebbero moralmente inaccettabile che il loro maggiore uso di biocarburanti possa portare alla distruzione di terreni ricchi di biodiversità.

Per questi motivi la Comunità Europea ha previsto dei criteri di sostenibilità che assicurano che i biocarburanti possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l’autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con detti scopi.

Di fatti la Commissione ha definito, con l’approvazione della direttiva 2009/30, il concetto di sostenibilità dei biocarburanti, al fine di incoraggiare l’industria, i governi e le ong a istituire sistemi di certificazione per tutti i tipi di biocarburanti usati nell’Ue, compresi quelli importati, e ha definito i requisiti che tali certificazioni devono rispettare per ottenere il riconoscimento della Commissione.

La certificazione facilita il rispetto dei criteri stabiliti dall’Unione in base ai quali i biocarburanti devono consentire riduzioni considerevoli delle emissioni di gas a effetto serra e non devono provenire da foreste, zone umide e aree naturali protette, al fine di evitare che la produzione di biocarburanti possa portare alla distruzione di terreni ricchi di biodiversità.

I biocarburanti prodotti a partire da tali terreni non verranno conteggiati al fine dei benefici previsti dalla direttiva. Le regole applicabili ai sistemi di certificazione rientrano in una serie di orientamenti esplicativi per l’attuazione della direttiva sull’energia da fonti rinnovabili, direttiva 2009/28, che è entrata in vigore a dicembre del 2010.

Il pacchetto adottato, è costituito da documenti incentrati sulla definizione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, sulle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra, e sulle azioni necessarie per verificare che siano impiegati unicamente biocarburanti sostenibili.

Certificati per biocarburanti sostenibili: la Commissione incoraggia l’industria, i governi e le ong a istituire "sistemi volontari" per certificare la sostenibilità dei biocarburanti e spiega quali standard devono essere rispettati per ottenere il riconoscimento dell’Ue. Uno dei criteri principali è che i sistemi di certificazione devono avvalersi di revisori indipendenti che esaminino l’intera catena di produzione, dall’agricoltore e dallo stabilimento al commerciante fino al distributore che fornisce la benzina o il carburante diesel alla stazione di servizio. In base agli standard fissati dalla comunicazione, la procedura di revisione deve essere affidabile e non lasciare margine per eventuali frodi.

Proteggere la natura incontaminata: spiega che i biocarburanti non dovrebbero essere ottenuti da materie prime provenienti da foreste tropicali o da aree deforestate a partire dal 2008, da torbiere drenate, zone umide o aree ad elevata biodiversità e indica in che modo valutare questo elemento. Chiarisce inoltre che la conversione di una foresta in una piantagione di palme da olio sarebbe in contrasto con i requisiti di sostenibilità.

Promuovere solo i biocarburanti che consentono elevati risparmi di gas serra: ribadisce che gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e che solo i biocarburanti che consentono di risparmiare grandi quantità di gas a effetto serra valgono ai fini degli obiettivi nazionali; è spiegato inoltre come viene effettuato il calcolo. I biocarburanti devono consentire un risparmio di gas a effetto serra rispetto a i combustibili fossili del 35%, che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti prodotti da nuovi impianti) nel 2018. Per maggiori informazioni visitate i siti www.fattoriedelsole.org e www.sweethanol.eu.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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