il Punto Coldiretti

Coldiretti, impegni mantenuti su Imu agricola con esenzioni comuni montani e cd e iap in quelli parzialmente montani

In un momento estremamente difficile per il Paese è stata difesa l’agricoltura professionale. Nel mese di aprile dello scorso anno il decreto legge 66/2014 aveva richiesto al settore agricolo 350 milioni di euro di risorse aggiuntive attraverso l’Imu sui terreni e nelle zone svantaggiate. Grazie all’azione immediata della Coldiretti, tale importo è stato fortemente ridimensionato e salvaguardata l’esenzione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali nei terreni montani o parzialmente montani, mantenendo gli impegni assunti a rivedere anche per il 2014 i criteri individuati per la delimitazione dei terreni agricoli ai fini dell’imposta.

E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente l’esito del Consiglio dei Ministri straordinario sull’Imu agricola montana che, con il lavoro del Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina e su proposta del premier Matteo Renzi, ha fissato nuovi criteri per il pagamento dell’imposta.  

Il decreto legge rivede, in pratica, i contestati criteri altimetrici per il pagamento dei comuni montani introdotti con decreto interministeriale il 28 novembre scorso tornando ai "vecchi" parametri Istat. Questo allarga la platea dei comuni esenti a 3456 (prima erano 1498); 655 i comuni parzialmente esenti. La scadenza per il pagamento dell’Imu, inizialmente fissata al 26 gennaio, è stata spostata al 10 febbraio prossimo. 

"Il premier Matteo Renzi e il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina – sottolinea Moncalvo – hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti di quanti vivono e lavorano nelle aree di montagna dove svolgono un  ruolo di presidio del territorio insostituibile per l’intera collettività".

Il testo prevede che a decorrere dall`anno in corso, 2015, l`esenzione dall`imposta municipale propria (Imu) si applica:
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall`elenco dei Comuni italiani predisposto dall`Istat;
·  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all`articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99,  iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall`elenco dei Comuni italiani predisposto dall`Istat.
Tali criteri si applicano anche all`anno di imposta 2014.

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