il Punto Coldiretti

Coltivatori Diretti: obbligatoria la denuncia tempestiva in caso di infortunio sul lavoro

I coltivatori diretti e coloni mezzadri che nello svolgimento delle attività agricole subiscano un infortunio che comporti almeno tre giorni di prognosi, devono provvedere ad inoltrare tempestivamente la denuncia di infortunio all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza.

Tale obbligo di denuncia sussiste anche nel caso in cui l’infortunio colpisca un proprio familiare iscritto o operai agricoli assunti alle proprie dipendenze.

A seguito del considerevole aumento delle sanzioni per chi non rispetta tali obblighi, disposto dal 1° gennaio 2007, si rende necessario illustrare in sintesi come devono attivarsi i coltivatori diretti, titolari di azienda agricola, in caso di infortunio sul lavoro per evitare di incorrere in queste sanzioni.

Obbligo di denuncia

Il titolare dell’azienda agricola è tenuto a denunciare l’infortunio sul lavoro occorso a se stesso, ai propri coadiuvanti e ai propri operai agricoli, che comporti almeno tre giorni di prognosi, anche nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto nel tragitto percorso per andare o rientrare dal lavoro.

Non basta quindi andare al Pronto soccorso o dal medico curante per evitare la sanzione, ma entro i due giorni successivi all’infortunio, è necessario inviare all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza sia il certificato medico che la denuncia di infortunio.

Modalità e termini di presentazione della denuncia

Destinatari della denuncia

Il titolare d’azienda deve provvedere ad inoltrare la denuncia di infortunio:

– alla sede INAIL competente in base al domicilio dell’infortunato;

– all’autorità di pubblica sicurezza del Comune dove è avvenuto l’infortunio (Questura o Polizia di Stato o – nei comuni dove non sia presente un posto di Polizia – il Sindaco tramite i Vigili Urbani).

Termini

La denuncia di infortunio deve essere effettuata sugli appositi modelli predisposti dall’INAIL entro i due giorni successivi al rilascio del primo certificato medico. Nel caso di infortunio con decesso o con pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta con telegramma entro le 24 ore dall’evento.

Nel caso in cui il primo certificato medico riporti una prognosi non superiore a tre giorni, l’obbligo scatta al momento del rilascio del certificato medico continuativo che comporta l’estensione della prognosi oltre i tre giorni.

Esclusivamente nel caso in cui il titolare dell’azienda agricola subisca un infortunio lavorativo e si trovi nell’impossibilità di provvedere alla denuncia, l’obbligo di denuncia ricade sul medico che per primo ha constatato l’infortunio.

Si ricorda che la mancata, ritardata o incompleta denuncia di infortunio sia nei confronti dell’Inail che nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 1.290,00 euro ad un massimo di 7.745,00 euro. La sanzione è generalmente applicata nella misura ridotta pari a 2.580,00 euro.

Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge, è necessario che in caso di infortunio sul lavoro il titolare di azienda e l’infortunato stesso prendano contatto tempestivamente con gli uffici del patronato EPACA.

Gli operatori forniranno tutta l’assistenza del caso, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza competente.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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