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Con il Decreto legge Fiscale tante novità nel mondo dell’energia

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 85 alla G.U. n. 99 del 28 aprile) il testo del cosiddetto Decreto Legge Fiscale che introduce diverse novità anche nel mondo dell’energia. 

Il documento recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” modifica il Testo Unico in Materia di Accise, TUA, introdotto con il decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n.504.

Le principali novità riguardano: il rilascio della licenza di officina elettrica; l’accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione; abrogazione dell’addizionale sull’energia elettrica; la modifica delle sanzioni.

L’Art 2 comma 13 introduce modifiche all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungendo che “Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale”.

Non è ancora chiaro se e come questa nuova disposizione modificherà l’iter di rilascio della licenza di officina elettrica. Su questo punto non rimane che attendere eventuali chiarimenti e indicazioni applicative da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Per quanto riguarda l’art. 3-bis comma 1, al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’anno precedente al quinquennio di riferimento”.

Il provvedimento fa salvo il principio, il cogeneratore non produce calore ma lo recupera utilmente e, dunque, il combustibile utilizzato non deve essere assoggettato alla aliquota di accisa per combustione ad uso industriale o civile. Ne consegue che tutto il prodotto energetico, e non solo una sua parte come avvenuto dal 1995 ad oggi, debba essere assoggettato ad aliquota di accisa per produzione elettrica.

Ancora, con l’art 4, comma 10,  è abrogata definitivamente l’addizionale sull’energia elettrica, mentre l’art.11, comma 5, porta le sanzioni in materia di accise da 500 euro a 3.000 euro per i casi di omissioni, ritardi o irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti che operano in settori energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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