il Punto Coldiretti

Condizionalità, cosa fare nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati

La Direttiva 91/676/CEE ha comportato l’obbligo da parte di tutte le Regioni di predisporre specifici piani di azione e di perimetrare le “zone vulnerabili ai nitrati” all’interno delle quali è stata inclusa la totalità dei comprensori nazionali a più alta vocazione zootecnica. In queste aree, la possibilità di utilizzare azoto organico sui terreni viene ridotta della metà, passando dai 340 kg/ha/anno, previsti come limite per le aree “non vulnerabili”, alla quantità di 170 kg/ha/anno delle “aree vulnerabili”. 

L’atto della CGO1 della Condizionalità è stato previsto per garantire la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Sono tenute al rispetto dell’impegno tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili dall’inquinamento dai Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli Enti preposti) che producono e/o utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati, ammendanti organici e acque reflue. Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati è necessario rispettare il massimale previsto di 170 kg/ettaro/anno inteso come quantitativo medio aziendale di apporto di azoto. Tuttavia, alcune regioni italiane hanno ottenuto una deroga al suddetto limite che consente di utilizzare fino a 250 kg/ettaro/anno di azoto.Gli impegni da rispettare sono quelli di seguito riportati.

Obblighi amministrativi

In relazione alla quantità di azoto al campo prodotto, l’azienda deve rispettare obblighi diversi (come indicato nella tabella di seguito), quali la predisposizione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata per le aziende con obbligo di tenuta del registro.

 

Classe

Azoto al campo prodotto

(Kg/anno)

Obblighi amministrativi

1

Minore o uguale a 1000

esonero dalla comunicazione e dal PUA

2

Da 1001 a 3000

comunicazione semplificata Esonero dal PUA

3

Da  3001 a  6000

Comunicazione completa

con PUA eventualmente semplificato

4

Maggiore di 6000

Comunicazione completa

con PUA completo

 

 

 

5

Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis

Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo

Oppure

Allevamenti bovini con

più di 500 UBA

Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

 

Obblighi relativi agli stoccaggi
Al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti, l’azienda deve rispettare la capacità di stoccaggio mediante:
a. la presenza dell’impianto o degli impianti necessari;
b. il corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
Deve, inoltre, essere garantito anche il corretto stato di funzionalità dell’impianto (in termini sia di manutenzione, sia di impermeabilità dell’impianto/assenza di perdite).
Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. L’azienda deve assicurare il rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZVN e il rispetto dei massimali previsti di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d’Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. L’azienda altresì deve necessariamente rispettare i divieti spaziali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali;
b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
c. terreni in pendenza;
d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
e. boschi;
f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d’acqua;
g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
Inoltre, è necessario anche il rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato):
a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
b. altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
Infine è necessario garantire la corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Visita il sito http://www.terrainnova.it/ e scarica l’App TerraInnova al seguente link https://goo.gl/7JBY1G.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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