Condizionalità, ecco le novità per il 2010
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. La norma introduce dal 2010 una novità molto importante per tutte le superfici agricole, ossia la verifica ai fini della condizionalità delle autorizzazioni per l’utilizzo delle acque a fini irrigui. Il decreto condizionalità 2010, oltre a recepire quanto imposto dall’health check della politica agricola comune (reg.73/09), introduce un "testo unico" della condizionalità che, oltre a disporre l’abrogazione dei precedenti decreti in materia, unifica il quadro normativo comprendendo sia il regime di condizionalità che le disposizioni di riduzione ed esclusione dai finanziamenti dello sviluppo rurale. La principale semplificazione consiste nella riduzione del numero delle norme che passa da sette, previste nelle scorse annualità, a cinque, corrispondenti ai quattro obiettivi "storici" delle buone condizioni agronomiche e ambientali: la protezione del suolo contro l’erosione, la destrutturazione, la riduzione di sostanza organica, il livello minimo di gestione dell’habitat ai quali si aggiunge la nuova quinta sfida sancita dell’health check di "gestione sostenibile delle risorse idriche". Questa nuova norma prevede lo standard del rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a tale adempimento. Sempre nell’ambito "protezione e gestione delle risorse idriche", lo standard relativo all’obbligo di introdurre fasce tampone lungo i corsi d’acqua verrà recepito in Italia a partire dal 2012. Ecco le novità più importanti per il 2010 (Allegato 2 del decreto): Norma 4.2 – Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli. Estensione della norma a tutte le superfici, tranne vigneti, oliveti e pascoli permanenti; in precedenza la norma contemplava solo i terreni ritirati dalla produzione. La norma prevede che per evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all’attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto. Sono previste una serie di deroghe. Norma 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Per tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f dell’articolo 3 comma 6 del decreto) si prevede l’impegno di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti. Sono previste una serie di deroghe Norma 5 – Protezione e gestione delle risorse idriche. In particolare per tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f, articolo 3 comma 6 del decreto), al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque la norma prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dal fatto che gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali vengono esplicitati con precisione negli allegati al testo, rendendo disponibili queste informazioni già dalla pubblicazione del decreto e non più in fase di emanazione della collegata circolare Agea relativa ai controlli come negli anni scorsi. Aspetto importante, quest’ultimo, perché favorisce un’informazione trasparente e tempestiva agli agricoltori. Altri importanti cambiamenti riguardano il campo di applicazione della condizionalità (Capo II) che si estende dal 2010 anche alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia nazionale 2009-2013 approvata con DM 3417 del 25 settembre 2008) a norma dell’articolo 103 quater del regolamento (CE) 1234/07 e successive modifiche e integrazioni. Infine, i tempi per l’effettiva attuazione del Decreto: dopo l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ultimo passo riguarda il recepimento a livello regionale, da effettuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione, finalizzato a definire disposizioni di dettaglio a livello territoriale. Per rendere più omogenee le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del decreto, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente al Ministero le bozze di delibera regionale per favorire l’analisi, il confronto e l’armonizzazione tra i livelli istituzionali. |
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