Condizionalità gli impegni dai rispettare sui terreni vicini ai corsi d’acqua
Per proteggere le acque superficiali e sotterranee, nell’ambito della condizionalità è previsto il rispetto di alcuni impegni sui terreni adiacenti ai corsi d’acqua. Gli impegni che le aziende devono rispettare, che rientrano nella norma numero 1 delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (definita BCAA 1), sono i seguenti: Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo impatto sul cotico erboso; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto sulla condizionalità, e ricompresi in una fascia inerbita, come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda: i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. Sono esclusi dal divieto di fertilizzazione e dall’impegno di costituire/non eliminare la fascia inerbita gli elementi di seguito indicati e descritti: In relazione all’impegno 1, le Regioni definiscono ed individuano i corsi d’acqua ai quali si applica l’impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione o, in assenza, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque. L’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri di ampiezza della fascia, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Altresì l’impegno si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione. In relazione, invece, all’impegno 2 l’ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza. Le possibili classi di stato sono: L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito. L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia “non definito” e quello chimico sia “buono”. In tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito. Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici, l’impegno b) di costituire /non eliminare la fascia inerbita si applica a quelli evidenziati e trasmessi al WISE (Water Information System of Europe). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita. La deroga ai due impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all’impegno 2 è ammessa nei seguenti casi: Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Visita il sito http://www.terrainnova.it/ e scarica l’App TerraInnova al seguente link https://goo.gl/7JBY1G Articolo realizzato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. |
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