il Punto Coldiretti

Conto energia, occhio ai verbali di attivazione

Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto Legge che mette in atto il nuovo conto energia. Con questo decreto si definiscono i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Gli incentivi vengono erogati in conto energia e cioè sono basati su una tariffa incentivante per kWh di energia elettrica. Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.

In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:  la cessione in rete, i propri  autoconsumi (parziali o anche totali), lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW).

L’iter autorizzativo prevede che dopo aver realizzato l’impianto il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, dovrà far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici la richiesta dell’incentivo corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all’incentivazione.

Inoltre è molto importante ricordare che, per richiedere gli incentivi per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore ai 20 kWp ai sensi del D.M. del 19/02/2007, è necessario allegare alla richiesta la copia dei verbali di attivazione dei contatori dell’energia prodotta e prelevata/immessa nella rete, rilasciati dal gestore della rete elettrica locale.

Qualora i progetti esaminati dovessero esserne sprovvisti, il GSE sospenderà la pratica richiedendo tali documenti ad integrazione della documentazione in proprio possesso. Infine se tutti i documenti presentati saranno in regola, Il GSE dovrà comunicare al soggetto responsabile entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la tariffa incentivante assegnata all’impianto. Nel caso in cui la documentazione presentata risultasse incompleta, il GSE richiederà al soggetto responsabile le necessarie integrazioni che dovranno pervenire al GSE entro novanta giorni pena l’esclusione dalle tariffe incentivanti.

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