Contributi sino al 90% per la promozione dei prodotti agricoli
E’ stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che prevede contributi sino al 90% per la promozione e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento Ue ai sensi dei Regolamenti numero 509/06, 510/06 e 479/2008 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n.164/1992. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi i contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative: a) Iniziative riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, operanti per la valorizzazione dell’immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite e ai sensi della legge n. 164/1992, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi; b) Iniziative riguardanti la valorizzazione, la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell’immagine e valorizzazione, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite e ai sensi della legge n. 164/1992. Gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d’origine, in collegamento con le attività svolte dal relativo consorzio di tutela, ove presente. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle iniziative devono pervenire entro il 1° marzo di ogni anno. Le istanze devono riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n.509/06, 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n.164/1992. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l’importo massimo del 90% dell’importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio del Mipaaf per ogni esercizio finanziario. |
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