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Calamità, fitopatie e Xylella: più facile allungare le rate dei mutui

Semplificato l’accesso alle agevolazioni sul pagamento delle rate dei mutui a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e fitopatie. L’Ismea ha annunciato un pacchetto di novità in cui rientra anche l’estensione della moratoria dei mutui alle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella nella Regione Puglia. Il rinvio è concesso fino a tre anni successivi all’anno in cui si è verificata la calamità. Il sistema è diventato più facile e automatico e basterà infatti presentare il provvedimento che attesta lo stato di calamità e la localizzazione della propria azienda. Le imprese inoltre potranno scegliere le modalità di rimodulazione del piano di ammortamento secondo le proprie esigenze economiche e finanziarie.

Per ottenere il rinvio devono verificarsi epizoozie e fitopatie che obbligano ad abbattere gli animali o a estirpare le piante; eventi meteo eccezionali; gravi calamità naturali; usura ed estorsione. Inoltre scatta, come dicevamo, l’estensione per danni provocati dalla Xylella. Le aziende nelle quali si verifica uno dei casi elencati possono presentare la richiesta di sospensione dei mutui allegando il provvedimento che attesta tali condizioni.

Per quanto riguarda i casi di usura la sospensione è prevista dal provvedimento giudiziale.

Tra le condizioni di accesso al rinvio rate – spiega Ismea – è stato abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata.

In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine.

Le aziende hanno la possibilità di optare per una delle quattro opzioni di rimodulazione del piano di ammortamento.

Il Rinvio e rimodulazione prevedono: la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio; la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa; l’ammortamento a rata costante, della somma così ottenuta, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento, per una durata a scelta dell’assegnatario fino ad un massimo della durata residua del piano originario.

Con il Rinvio e allungamento scattano la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio; la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa; l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa; la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime.

La misura Rinvio ed estensione consente di allungare la durata del piano di ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima prevista dal regime in base a cui è stata posta in essere l’operazione e prevede: la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio; la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa; l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa; la generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto ed il cui tasso sia o pari a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime o pari a quello di mercato per il periodo residuale (un quinto della durata massima).

Rinvio e traslazione si applicano solo nel caso in cui tale rinvio sia chiesto per le ultime tre rate annuali o sei rate semestrali del finanziamento principale. La misura prevede la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio; la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza del piano; il pagamento della somma sopra indicata, in unica soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario.

Oltre a tali interventi possono essere concessi la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa e lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

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