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Credito: così le aziende agricole possono accedere alle garanzie sui finanziamenti

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre il decreto del ministero delle Politiche agricole (24 giugno 2022) con le istruzioni per accedere alle garanzie previste per le aziende agricole dal dlgs 102 (29 marzo del 2004) finalizzate a favorirne la capitalizzazione.

Le operazioni riguardano la concessione di: garanzia diretta, a fronte di finanziamenti; cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti; garanzia a fronte di transazioni commerciali; garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. Per ciascuna impresa l’ammontare delle garanzie non può essere superiore a 5 milioni.

La garanzia diretta si attiva per finanziamenti a breve, medio e lungo termine, destinati, alle attività agricole e connesse finalizzate alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile, la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e connesse; l’acquisto di nuove macchine e attrezzature; la ristrutturazione del debito; l’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa. La garanzia è concessa entro il limite dell’80% del finanziamento e non può superare 5 milioni.

Per le operazioni di garanzia per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine, destinati, alle attività agricole e connesse può essere rilasciata una cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata una convenzione. Relativamente a questi finanziamenti il garante può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente. Le domanda di controgaranzia e/o di riassicurazione devono essere presentate dai confidi o da altri fondi di garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia a prima richiesta.

Infine la garanzia può essere richiesta dalle imprese agricole per le transazioni commerciali.

 

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