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Dai diritti di impianto alle autorizzazioni, ecco le proposte Ue sul vino

Nei giorni scorsi sia il Parlamento Europeo che il Consiglio dei Ministri agricoli di Bruxelles hanno definito le rispettive posizioni negoziali sul tema della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti prevista a partire dal  1° gennaio 2016. La discussione è inserita nell’ambito della riforma della Pac e, in particolare, della nuova Ocm Unica e sarà definita, attraverso il nuovo strumento della co-decisione, dal confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione a partire dalla metà del prossimo mese.

Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni degli attori in campo. Per la Commissione Ue l’eliminazione del sistema dei diritti di impianto per i vigneti è già fissata nel Regolamento del Consiglio approvato nel 2007 e fa parte di un accordo più ampio che ricomprende sia le regole che le risorse per la crescita del settore. La liberalizzazione parte dal 1° gennaio 2016, ma gli stati membri hanno la possibilità di far slittare questa data al 1° gennaio 2019.

Ciò nonostante la Commissione si è dimostrata aperta a discutere le ripercussioni legate all’abbandono di un sistema regolamentato e, accogliendo le richieste dei paesi produttori, ha istituito un Gruppo di Alto Livello (Gal) per analizzare le problematiche e fornire delle raccomandazioni sul controllo del potenziale vitivinicolo al termine dell’attuale sistema. Le raccomandazioni sono state inserite in un documento di conclusioni del Gal. 

Da parte sua il Parlamento europeo ha definitivamente approvato la sua proposta di Ocm Unica che prevede una proroga dell’attuale sistema basato sui diritti di impianto fino al 31 dicembre 2030.

Il Consiglio, rispecchiando le conclusioni emerse nel Gal, ha, invece, proposto un testo di compromesso che delinea come potrebbe essere strutturato il nuovo sistema di gestione e controllo del potenziale viticolo.  Vediamolo nel dettaglio. A partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024 l’impianto e il reimpianto di vigneti sarà consentito esclusivamente attraverso la concessione di una autorizzazione. Gli Stati membri dovranno concedere autorizzazioni gratuite, espresse in ettari e legate a specifiche superfici, ai produttori che avendone i requisiti ne faranno richiesta. I produttori che non utilizzeranno l’autorizzazione entro i tre anni di validità saranno assoggettati a sanzione.

Il sistema sarà accompagnato da una clausola di salvaguardia nazionale finalizzata a garantire una crescita controllata del potenziale viticolo non superiore all’1% della superfice vitata nazionale. Gli Stati membri avranno la possibilità di ridurre la percentuale e limitare il rilascio in alcune zone (Do-Ig, senza Ig) tenendo in considerazione le raccomandazioni dei Consorzi di tutela e/o delle Organizzazioni di produttori. La riduzione non potrà essere fino a zero e sarà possibile solamente ad alcune giustificate  condizioni.

Gli Stati membri fisseranno i criteri di ammissibilità che i produttori dovranno avere per poter presentare domanda di autorizzazione ad un nuovo impianto. Le richieste valide dovranno essere tutte autorizzate se gli ettari richiesti risulteranno inferiori a quelli stabiliti. Se le richieste saranno superiori le autorizzazioni dovranno essere concesse sulla base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri di priorità: giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria e esproprio, sostenibilità economica, aumento della qualità dei prodotti a Do-Ig.

In caso di reimpianto saranno concesse automaticamente delle autorizzazioni che potranno essere rilasciate anche prima dell’avvenuto espianto purché questo sia fatto al più tardi entro quattro anni dalla data di impianto del nuovo vigneto. Le autorizzazioni per reimpianto non saranno conteggiate ai fini della clausola di salvaguardia. Dovranno essere utilizzate nella stessa azienda in cui avviene l’estirpazione e non potranno essere trasferite. In caso di espianto di vigneti non autorizzati non sono concesse nuove autorizzazioni.

Il sistema non sarà applicato nei paesi della Ue con produzione inferiore a 50.000 ettolitri, mentre quelli che hanno una superfice vitata inferiore a 10.000 ettari potranno decidere se applicarlo o meno. I diritti di reimpianto detenuti al 31 dicembre 2018 e ancora validi saranno convertiti su richiesta dei produttori in nuove autorizzazioni, anche queste non conteggiate ai fini della clausola di salvaguardia; le stesse dovranno essere utilizzate al più tardi entro il 31 dicembre 2021.

Gli Stati membri continueranno ad avere l’obbligo di tenere sotto controllo gli impianti viticoli e sanzionare comportamenti contrari alle norme. Se del caso dovranno far estirpare a spese dei produttori eventuali impianti effettuati senza autorizzazione. Le superfici vitate provenienti da impianti non autorizzati non potranno beneficiare di alcun aiuto nazionale e/o comunitario.

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