il Punto Coldiretti

Decreto biometano, le opportunità per le imprese agricole

Con il decreto firmato lo scorso 2 marzo dal ministero dello Sviluppo economico, non ancora pubblicato in Gazzetta perché alla firma del ministro dell’Ambiente e del sottosegretario di stato alle politiche agricole, si intende dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, per colmare il ritardo dal target Ue 2020. Per raggiungere questi obiettivi, il decreto prevede incentivi per la produzione di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati e misure aggiuntive per la distribuzione del biometano.

Un obiettivo anche per il settore agricolo – evidenzia la Coldiretti – di partecipare al processo di graduale passaggio da una economia basata sui carburanti fossili a una decarbonizzata e più sostenibile con una collaborazione di filiera che, per quanto riguarda il biometano, parta dalle aziende agricole e zootecniche con l’utilizzo degli scarti delle coltivazioni e degli allevamenti per arrivare a quelle della distribuzione del gas a livello nazionale, generando un ciclo virtuoso di gestione delle risorse, taglio degli sprechi, produzione di energia rinnovabile, creazione di nuovi posti di lavoro e sviluppo della ricerca scientifica in materia di carburanti green.

Così l’Italia adotta un sistema di obblighi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati nei trasporti, basato sullo strumento del “Certificato di Immissione in Consumo”, anche detti CIC. Che contrariamente agli altri sistemi di incentivazione, non incide in alcun modo sulle bollette del gas né dell’elettricità, poichè viene finanziato esclusivamente dai “soggetti obbligati” ad immette in consumo alla pompa anche una parte di biocarburanti (operatori economici che vendono benzina e gasolio).

Mira a sostituire gli attuali biocarburanti come il biodiesel (per lo più di importazione), con il biometano di filiera nazionale, aiutando l’economia circolare dei rifiuti e sottoprodotti e la filiera agricola nazionale. E al raggiungimento degli obiettivi europei del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, e quello specifico riguardante il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, fissato a 0,9% al 2020 e a 1,5% a partire dal 2022. Il sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, deve essere soddisfatto per il 75% da biometano e per il 25% dagli altri biocarburanti.

Per raggiungere questi obiettivi, il decreto prevede incentivi per la produzione di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati e misure aggiuntive per la distribuzione del biometano.

I nuovi incentivi si applicano agli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e anche agli impianti esistenti di biogas, riconvertiti parzialmente o totalmente – entro la medesima data – alla produzione di biometano. Il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del nuovo decreto sarà pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno.

Per biometano, ai fini del presente decreto, si intende il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici che soddisfa le caratteristiche fissate dalla normativa tecnica vigente ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche. Mentre il biometano avanzato è il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell’allegato 3.

Di particolare interesse per il settore agricole le Misure di supporto ai produttori di biometano avanzato immesso in rete e destinato ai trasporti.

Il decreto infatti stabilisce due possibilità per i produttori di biometano avanzato che desiderano beneficiare di tali incentivi. In entrambe le soluzioni il prezzo garantito dei CIC, fissato a 375 euro, è sostenuto dai “soggetti obbligati” che hanno deciso di partecipare al regime di sostegno e che in tal modo assolvono all’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati. Che al contrario, in caso di non adesione ai meccanismi incentivanti previsti dal decreto, essi devono adempiere immettendo in autonomia in consumo biocarburanti avanzati.

1° possibilità : meccanismo di scambio centralizzato gestito dal Gse
Il Gse acquista biometano avanzato dai produttori che chiedono di partecipare a questo meccanismo. I produttori ricevono il prezzo di mercato del gas (pari alla media ponderata mensile del prezzo del gas naturale sul mercato Gestore dei Mercati Energetici), meno 5%; e un premio corrispondente al valore dei CIC, che a sua volta riflette il potere calorifico del biometano acquistato. In base a questo meccanismo, il valore di un CIC è fissato a 375 Euro. Il biocarburante avanzato gode di un sistema di doppio conteggio, in linea con le disposizioni della Direttiva ILUC. Quindi verrà rilasciato un CIC per 5 GCal di biocarburanti avanzati, rispetto a un CIC per 10 GCal per biocarburanti non avanzati.
Successivamente, attraverso aste, il Gse vende il biometano a prezzi di mercato ai grossisti, dietro prova della conclusione di contratti di trasporto e fornitura con rivenditori di carburante per trasporto per un volume pari almeno a quello che loro intendono acquistare.
Ai “soggetti obbligati” che decidono di partecipare al meccanismo, il Gse assegna i CIC al prezzo di 375 euro/CIC, nel quantitativo necessario ad adempiere al relativo obbligo di immissione annuale di biocarburanti.
Il Gse ritira biometano fino ad un massimo di 1,1 miliardi di metri cubi all’anno. Le domande sono accettate in ordine cronologico in base alla data in cui l’impianto di biometano è diventato operativo.

2° possibilità: vendita diretta di biometano avanzato
I produttori di biometano avanzato possono rinunciare al meccanismo centralizzato e negoziare direttamente il loro biometano senza l’intervento del Gse. Affinché tali produttori possano beneficiare del premio garantito di 375 euro/CIC, con le eventuali premialità, il biometano avanzato deve essere iniettato nella rete del gas o immesso in una rete non soggetta all’accesso di terzi e, in entrambi i casi, misurato separatamente. Il Gse verificherà, anche attraverso ispezioni in loco, che il biometano avanzato sia stato immesso nel consumo nel settore dei trasporti. E riconoscerà ai produttori il valore dei CIC corrispondenti alla quantità di biometano avanzato immesso nella rete del gas e venduto per l’uso nel trasporto.

Incentivi aggiuntivi per gli impianti di distribuzione e produzione
I produttori di biometano avanzato che inoltre investono in impianti di distribuzione o di liquefazione possono beneficiare di un aumento del 20% del valore dei CIC al fine di tenere conto dei costi aggiuntivi sostenuti. Il decreto prevede un limite del 70% dei costi di investimento, fino a 600 mila euro per un impianto di distribuzione e fino ad 1,2 milioni di euro per un impianto di liquefazione.

Cumulabilità degli incentivi per imprese agricole
Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, è permessa la cumulabilità con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

Riconversione degli impianti di biogas esistenti
Agli impianti di biogas totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano e biometano avanzato da immettere in rete ai fini del trasporto, spetta il 100% dei CIC per un periodo di diritto al pari di un nuovo impianto. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull’energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al presente comma si applicano qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l’incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato, per l’intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell’incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.
Qualora l’impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti

Limiti allo sfruttamento di superfici agricole
Nell’anno 2020, ai fini del raggiungimento dell’obbligo di immissione dei quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell’obbligo, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale è valida anche per l’anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:
i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all’allegato 3 parte A e B del Decreto 10 ottobre 2014;
ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;
iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.”
Gli approfondimenti sono consultabili sul sito www.fattoriedelsole.org

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