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Decreto Irpef, gli effetti per le agroenergie

La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli non saranno più considerate produttive di reddito agrario. La misura è stata introdotta dal governo Decreto Legge del 24 aprile 2014 n.66, Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, meglio conosciuto come Irpef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 95 del 24 aprile 2014.

Il comma 1 dell’articolo 22 del decreto legge modifica, a partire dal periodo di imposta 2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli.

Si stabilisce che  “Il reddito è determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento”.

In particolare il reddito sarà  determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni) effettuate ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25 per cento, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale).

La determinazione analitica o forfettaria del reddito per le attività di produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013: quindi, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, gli effetti partono dall’anno 2014. Inoltre l’articolo 22 del Dl 66/2014 dispone che le nuove regole devono essere applicate in sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

Quindi il calcolo degli acconti Irpef o Ires sull’ammontare del reddito sarà  determinato in base al 25 per cento dei corrispettivi Iva o su base analitica. In agricoltura il gettito maggiore è previsto dagli impianti alimentati a biomasse/biogas, in quanto, la Tariffa Onnicomprensiva e Certificati Verdi sono sottoposti a tassazione Iva.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il riferimento ai corrispettivi registrati ai fini Iva esclude dalla tassazione la tariffa incentivante (Conto Energia I,II,III,IV) percepita dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici). Tale provento è un contributo in conto esercizio e non è soggetto a tassazione Iva. Unica eccezione è il V Conto Energia, che è stato incentivato con una Tariffa Onnicomprensiva sottoposta a tassazione Iva.

Si ricorda che il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni pena la sua decadenza, nel suo iter legislativo potrebbe subire variazioni. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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