Definite le modalità per la cessione dei crediti Pac
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale (scarica il testo) che definisce le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune. Al comma 3, che “gli importi, oggetto di liquidazione da parte degli Organismi pagatori a titolo di aiuti previsti dalla politica agricola comune, a valere sull’annualità di riferimento, possono essere ceduti dai beneficiari agli Istituti finanziari, a condizione che si tratti di un rapporto tra soggetti privati ai fini dello sconto di credito, ai sensi dell’art. 1858 del codice civile”. Il comma 11 della sopra citata legge prevede che “Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (Ce) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l’operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al terzo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727”. |
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