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Detrazioni fiscali sul risparmio energetico, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, ha fornito importanti precisazioni sulle recenti novità relative alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico negli edifici, introdotte dal Dl 63/2013.
Ricordiamo che il Dl 63/2013 (convertito in Legge 90/2013), in vigore dal 6 giugno, ha prorogato al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 solo per i condomini) le detrazioni Irpef del 55% per interventi di efficientamento energetico degli edifici, aumentandone contestualmente la percentuale al 65%, e anche le detrazioni del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie.

Tra le principali novità introdotte dal decreto, vi è anche la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori di ristrutturazione, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

In merito alle detrazioni fiscali 65% (ex 55%) per efficientamento energetico, la Circolare n.29/E precisa che le detrazioni per pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore, inizialmente escluse dalla proroga al 31/12/2013, sono state successivamente reintrodotte in fase di conversione in legge del Dl 63/2013. Per tali tipologie di interventi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si ritiene che le modifiche apportate dalla legge di conversione (innalzamento dal 55% al 65% ed estensione al 31/12/2013) siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.”

Riguardo alla detrazioni fiscali 50% (ex 36%) per ristrutturazioni edilizie e 65% per adeguamento antisismico, l’Agenzia ha sottolineato come la detrazioni per ristrutturazioni edilizie, essendo state stabilizzate all’interno del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dopo il 31 dicembre 2013 non scompariranno bensì  torneranno alla precedente percentuale del 36%. La stessa cosa potrebbe accadere per le spese sostenute per interventi di adeguamento antisismico degli edifici, che dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 sono detraibili al 65%.

Su Bonus mobili ed elettrodomestici l’Agenzia risponde ai numerosi quesiti che avevano accompagnato l’uscita delle novità, che prevedevano la possibilità di detrarre al 50% le “ulteriori spese documentate” per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

L’Agenzia precisa inoltre anche quali tipologie di mobili ed elettrodomestici possono usufruire del bonus. Innanzitutto essi debbono essere nuovi ("detto requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione") e, altrettanto importante, “il loro acquisto è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi di cui..”.

A titolo esemplificativo, sono inclusi tra i mobili agevolabili “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.”Sono invece esclusi “gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.”

Infine, una significativa novità sulla forma di pagamento per l’acquisto di mobili/elettrodomestici: infatti, se per gli interventi di ristrutturazione rimane fermo l’obbligo di pagare mediante bonifico bancario o postale, “per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o bancomat. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.”

In entrambe i casi le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali alla data in cui è stata ultimata la prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Il testo completo è disponibile sul sito http://www.fattoriedelsole.org/.

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