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Dispositivi per la sicurezza in rete, adeguarsi entro il 31 marzo

Entro il 31 marzo gli impianti a Fer (Fonti energetiche rinnovabili) non programmabili di potenza superiore a 50 kWe  dovranno adeguarsi alle nuove regole di connessione. L’Autorità per l’energia è intervenuta con alcune modifiche nella regolazione con l’obiettivo di garantire la continuità della gestione in sicurezza e a costi contenuti del sistema elettrico nazionale, a fronte del rapido e forte incremento della produzione da generazione distribuita e da rinnovabile fotovoltaico.
 
Con la delibera 84/2012/R/eel, l’Autorità ha previsto nuovi obblighi, per tutte le tipologie di impianti caratterizzati da produzione intermittente e non programmabile, attraverso l’adozione di specifici dispositivi e regole tecniche di funzionamento indicati in tre allegati al Codice di rete di Terna,  A.68, A.69 e A.70, che la delibera ha approvato.
 
Gli allegati approvati riguardano i requisiti degli impianti fotovoltaici e i criteri per la connessione al sistema di difesa (A.68 e A.69) nonché la regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita (A.70), che, come già segnalato riguarda tra le altre cose le soglie di tensione e frequenza per l’esercizio degli impianti fotovoltaici.

La nuova regolazione riguarda tutti gli impianti connessi alle reti in media e bassa tensione che entreranno in funzione dopo il 31 marzo di quest’anno che dovranno adeguarsi – anche se con scadenze diverse – a prescindere dalla potenza installata.
 
Degli impianti esistenti, la nuova regolazione riguarda invece solo quelli di medie e grandi dimensioni (sopra i 50 kW di potenza), che hanno tempo per adeguarsi sino al 31 marzo 2013 e godranno di un incentivo economico in caso si adeguino entro termini dati.
 
Per gli impianti esistenti o che entreranno in funzione fino al 31 marzo 2012, infatti, i produttori che completeranno gli interventi pro-sicurezza prima di ottobre 2012, riceveranno un incentivo.

Le imprese distributrici inviano al produttore, con modalità che consentano di verificare l’avvenuto ricevimento, un ultimo sollecito almeno 90 giorni prima del termine del 31 marzo 2013. L’Autorità valuterà gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, avendone l’obbligo, non hanno completato gli adeguamenti sopra richiamati entro il 31 marzo 2013.

I produttori che inviano all’impresa distributrice, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2012 e il 31 ottobre 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se l’impianto era tenuto alla corresponsione del Cts prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del Tiqe 2012-2015 (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a quello di cui al comma 5.5, lettere a) o b), moltiplicato per: a) 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio; b) 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto; c) 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre; d) 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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