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È legge il decreto competitività, novità per gli incentivi al fotovoltaico

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge del 11 agosto 2014 n.116, che ha convertito il Decreto Competitività (DL del  24 giugno 2014 n.91), è legge la norma che riduce il costo delle bollette energetiche per le Pmi e rimodula gli incentivi riconosciuti alle energie rinnovabili.

Le principali novità introdotte riguardano gli impianti fotovoltaici dal secondo semestre 2014. Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) erogherà le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettuerà il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Dal 1 gennaio 2015, gli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza nominale superiore a 200 kW, saranno rimodulati a scelta dell’operatore, che potrà optare fra tre alternative.

Nella prima la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione illustrate nell’Allegato 2 della Legge del 11 agosto 2014 n.116:
– 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
– 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
– 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
– 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
– 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
– 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
– 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
– oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%

Nella seconda l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti.

Nella terza la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
– 6% per gli impianti da 200kW a 500kW;
– 8% per gli impianti da 500kW a 900kW;
– 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

Gli operatori devono comunicare la propria scelta al Gse entro il 30 novembre 2014. In caso contrario verrà applicata automaticamente la terza opzione. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia (DM del 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio 2012).
Nello specifico, ecco gli articoli che introducono novità per delle rinnovabili e l’efficienza energetica sono contenuti.
Art. 9 – 350 milioni di euro dal Fondo Kyoto (articolo 1, comma 1110, legge 296/2006) per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari.
Art. 15 – disposizioni per il corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di Valutazione di impatto ambientale.
Art. 24 – dal 1° gennaio 2015, applicazione di nuovi oneri anche sull’energia consumata per sistemi efficienti di utenza e reti interne di utenza. I nuovi oneri non si applicheranno invece agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.
Art. 25 – i costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici per le attività di gestione, verifica e controllo, saranno a carico dei beneficiari degli incentivi erogati dallo stesso Gse. Saranno esentati solo gli impianti destinati all’autoconsumo di potenza fino a 3 kW.
Art. 25-bis – dal 1° gennaio 2015, innalzamento a 500 kW (dagli attuali 200 kW) della soglia massima di applicazione della disciplina dello Scambio sul posto per gli impianti a fonti rinnovabili.
Art. 26 – rimodulazione incentivo in Conto energia per impianti fotovoltaici sopra i 200 kW, dal 1° gennaio 2015. Possibilità di scelta fra 3 opzioni: rimodulazione dell’incentivo e spalmatura su 24 anni; rimodulazione "a doppio periodo"; riduzione dell’incentivo del 6/7/8% (a seconda della taglia), per il periodo residuo di incentivazione. È prevista, inoltre, la possibilità, per "i soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", di cedere una quota degli incentivi “fino ad un massimo dell’80%, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei".
Art. 30 – semplificazioni autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili soggetti a Comunicazione al Comune. Introduzione della microcogenerazione ad alto rendimento tra gli interventi che richiedono la sola Comunicazione al Comune. Estensione di Autorizzazione unica e Pas (Procedura abilitativa semplificata) come titoli autorizzatori per gli impianti a biometano. Proroga al 31 dicembre 2014 della scadenza dell’attuale metodologia di calcolo dell’accisa agevolata riservata alla cogenerazione.

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