il Punto Coldiretti

E’ reddito agrario la produzione di energia da fotovoltaico e biocarburanti

Con grande soddisfazione della Coldiretti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare 32-E chiarendo gli aspetti fiscali sulla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.
Secondo Giorgio Piazza, Pres.dell’Associazione le fattorie del Sole, è “un chiarimento atteso da moltissime imprese agricole che hanno creduto e investito in questo settore, realizzando impianti connessi alle proprie attività aziendali. Basti pensare che degli oltre 40 mila impianti fotovoltaici installati, più del 30% sono agricoli”. Di fatti negli ultimi anni il legislatore, nell’ottica dello sviluppo delle fonti rinnovabili, ha rivolto una particolare attenzione alla produzione di energia elettrica da parte di imprenditori agricoli, introducendo disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivare questa attività e con questa circolare si rende finalmente applicativo un principio riconosciuto alle imprese agricole che integrano le tecnologie da fonti rinnovabili alla scala aziendale.

A beneficiare dello specifico regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono  le imprese agricole:

– le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;

– le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

Per ciò che attiene l’ambito applicativo generale, sono considerate produttive di reddito agrario le produzioni di energia e carburanti, effettuate dall’imprenditore agricolo, solo qualora risulti verificato, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, il requisito della prevalenza. In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

La produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Nello specifico, con riferimento agli imprenditori agricoli si fa presente che ai fini delle imposte dirette la tariffa incentivante per il conto energia fotovoltaico sarà:

a) irrilevante, se il soggetto percettore è un imprenditore agricolo, società semplice, ente non commerciale, società agricola (s.r.l., s.n.c. s.a.s. e soc. cooperativa che opta per la tassazione del reddito catastale) titolare di reddito agrario;

b) rilevante come contributo in conto esercizio ai sensi dell’articolo 85 del TUIR, se il percettore è un imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice che produce e cede energia fotovoltaica al di fuori dei limiti stabiliti. Si precisa che la tariffa incentivante percepita sarà comunque irrilevante per la parte riferibile all’energia prodotta entro i predetti limiti e che si considera produttiva di reddito agrario, mentre concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa per la parte riferibile ai KW di energia prodotta al di fuori dei predetti limiti;

c) interamente rilevante come contributo in conto esercizio ai sensi dell’articolo 85 del TUIR, se la tariffa incentivante è percepita da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale e producono e cedono energia al di fuori dei limiti stabiliti, oppure, se la tariffa è percepita da società di capitali o società di persone che non abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.

Per maggiori approfondimenti si invita il lettore a consultare il testo della circolare al link : http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb2baa05032994a/circ%20%20n%20%2032E%20del%206%20luglio%202009.pdf

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