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Ecco i nuovi requisiti per accedere al pensionamento anticipato

Andare in pensione prima dell’età della vecchiaia è ancora possibile: ormai si sa i 40 anni non bastano più, ma servono più contributi, con riduzioni percentuali sulla rendita per chi ha meno di 62 anni. Stesse condizioni sia per i dipendenti (privati e pubblici) che per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps dei coltivatori diretti, commercianti e artigiani.

Dopo aver analizzato la pensione di vecchiaia, ecco una sintesi sui nuovi requisiti introdotti per il pensionamento anticipato, introdotto dalla riforma Monti, a cura del Patronato Epaca.
Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012: non esisteranno più le pensioni di anzianità conseguibili attraverso il “sistema delle quote”, date dalla somma tra età anagrafica e un minimo di contributi; i lavoratori dipendenti e autonomi potranno ottenere la pensione prima dell’età pensionabile esclusivamente con la pensione anticipata, che si potrà conseguire al raggiungimento del minimo di anzianità contributiva riportata nella tabella seguente (fino al 2016).

Requisito contributivo per il pensionamento anticipato

con anzianità indicizzate alla speranza di vita dal 2013

 

2012

2013

2014

2015

2016

Uomini

42 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi

42 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

42 anni e 10 mesi

Donne

41 anni e 1 mese

41 anni e 5 mesi

41 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

41 anni e 10 mesi

Penalizzazioni – Se si accede a tale tipologia di pensione prima dei 62 anni sono tuttavia previste penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) sulla quota di pensione maturata fino al 31.12.2011. Si segnala che questa disposizione potrebbe essere modificata per effetto di una Legge in corso di emanazione.

I lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, in alternativa, possono accedere al pensionamento anticipato con 20 anni di contribuzione effettiva e 63 anni di età (nel 2012, successivamente anche il suddetto requisito anagrafico sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita) a condizione che l’ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Decorrenze – Anche per chi matura i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applicano più, salvo le eccezioni di Legge, le decorrenze differite dei trattamenti pensionistici (finestre), ma la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, sempre che la relativa domanda sia stata presentata prima di quella data. Si ricorda che occorre sempre la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

Rimangono ferme le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti di coloro che li hanno maturati entro il 31 dicembre 2011.

Ecco, inoltre, alcune importanti eccezioni.
Opzione donna – Fino al 31.12.2015 le lavoratrici che accettano di optare per un calcolo pensionistico interamente contributivo possono ancora andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età, se dipendenti, 58 anni di età, se autonome.

I lavoratori dipendenti (uomini e donne) che entro il 31.12.2012 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni i quali avrebbero maturato prima dell’entrata in vigore della riforma  i requisiti previsti dalla precedente normativa per le vecchie pensioni di anzianità (vale a dire 35 anni di contributi e 61 di età o 60 anni di età e 36 anni di contributi) possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età.

Per una consulenza personalizzata raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, verificando il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e la relativa decorrenza e predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps. Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino, si può telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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