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Aiuti per la peste suina: domande  entro il 15 febbraio

Entro il 15 febbraio 2024 devono essere presentate le domande per accedere agli aiuti per sostenere le aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure di contenimento dei focolai di peste suina africana (movimentazione degli animali e commercializzazione dei prodotti derivati) nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. I pagamenti dovrebbero partire dal 3 giugno 2024.

L’Agea ha pubblicato il 24 ottobre la circolare con le modalità di applicazione del decreto del Masaf del 29 settembre 2023. Le risorse disponibili sono pari a 19.644.443,25 euro: il 60% è destinato alle piccole-medio imprese e microimprese del settore della produzione agricola primaria, il restante 40% al settore della macellazione e della trasformazione.

Possono beneficiare degli aiuti gli allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio); macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) che si trovano in una delle seguenti condizioni: sono ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori interessati dalle restrizioni.

E infine gli stabilimenti autorizzati a esportare nei Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto effettuare le spedizioni di carni o trasformati a causa dei bandi sanitari delle Autorità estere e recepiti e notificati dal ministero della Salute italiano.

Le categorie merceologiche ammesse al sostegno sono: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti, prosciutti, prodotti di salumeria e tagli di carne suina.

I danni che potranno ottenere un risarcimento sono: deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali; mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; prolungamento vuoto sanitario; costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione); danni stimati causati dalla riduzione della macellazione; distruzione e distoglimento della merce per mancato export; danni stimati causati dal mancato export. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente sulla base di una formula pubblicata nel decreto.

Anche per le Pmi e le microimprese della produzione primaria, l’aiuto è fino a un massimo del 100% del danno totale subìto ed è calcolato sulla base degli importi unitari indicati sempre dal decreto.

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