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Anticipi Pac 2020: scadenza prorogata al 30 giugno

E’ stata prorogata al 30 giugno la scadenza per la presentazione della domanda per gli anticipi della Pac, inizialmente fissata per il 15 giugno. L’obiettivo è garantire liquidità alle imprese agricole rispetto alla situazione di crisi che si è venuta a creare per effetto della pandemia Covid-19.

Sono disponibili due forme di anticipo Pac 2020 che possono essere attivate dagli Organismi pagatori anche contemporaneamente ed in tal caso è rimessa al beneficiario la scelta dell’anticipazione cui accedere, in forma alternativa:

1)  anticipo legato alla domanda unica 2020 pari al 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2020: titoli e greening;

2) anticipo pari al 70 % del valore del portafoglio titoli 2019 dell’agricoltore.

A seguire una tabella esplicativa delle differenze tra le due forme di anticipo Pac per il 2020.

Anticipazione 1

Anticipazione 2

Beneficiari dell’anticipazione

-    sono agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

-    conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;

-    hanno presentato una domanda unica nel 2020.

 -    sono agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

-    conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;

-    hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Soggetti esclusi dall’anticipazione

-    soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;

-    soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;

-    soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;

-    i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;

-    soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;

-    soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore a 750 euro;

-    i soggetti che, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, presentano domanda di modifica della domanda unica oltre il 15 giugno 2020.

-    soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;

-    soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;

-    soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;

-    soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore a 300 euro;

-    le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19.

Base di calcolo dell’anticipazione

70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2020: titoli e greening.

70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019.

Esclusioni dalla base di calcolo dell’anticipazione

Sono esclusi:

-    gli importi relativi al regime del pagamento per I giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;

-    le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli.

Sono esclusi:

-    titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019;

-    titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;

-    titoli oggetto di pignoramento

Presentazione della domanda di anticipazione

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020, con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020, con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.

Modalità di compensazione dell'anticipazione

La compensazione dell’anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di
erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relative importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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