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Aviaria: via libera a 30 milioni per gli indennizzi alle aziende agricole

Le aziende avicole che hanno subito danni per le misure sanitarie adottate per contrastare i focolai di influenza aviaria potranno presentare le domande di indennizzo secondo le indicazioni della circolare che deve predisporre Agea.

Intanto il 6 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Mipaaf su “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021”.

Gli indennizzi scattano per le imprese penalizzate dagli interventi di prevenzione, eradicazione contenimento dell’epidemia. Sono disponibili risorse per 30 milioni. Le aziende che possono accedere all’indennizzo devono essere impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione di pollo, faraona, anatra, oca, gallina ovaiola, pollastra, cappone, pulcino, tacchino, uova da consumo e da cova e specie minori, come quaglie, fagiani, piccioni e starne.

I beneficiari sono compresi nelle fattispecie: incubatoi; allevamenti da riproduzione; allevamenti da ingrasso; allevamenti per la produzione di uova da consumo; svezzatori; centri imballaggio uova e mattatoi e trasformatori.

Il sostegno compensa le perdite dovute da estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale; distruzione di uova da cova; trasformazione delle uova da cova e da consumo in ovoprodotti; soppressione di pulcini e di pollastre; macellazione anticipata dei riproduttori; maggiori costi di produzione per il prolungato accasamento dovuto al blocco del trasferimenti; perdita di valore per la vendita di animali fuori standard; perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico; perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata; riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

L’indennizzo copre fino a un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato  per ciascuna fattispecie. Gli importi si determinano sulla base della tabelle A che integra il decreto. Per le imprese che allevano le specie minori, l’aiuto è fino a un massimo del 100%.

Per le attività che non rientrano nel campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).

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