Condizionalità 2019, in corso di pubblicazione il decreto
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 17 gennaio 2019 che definisce le regole sulla condizionalità per l’anno 2019, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. La condizionalità comprende l’insieme degli atti e delle norme che l’agricoltore è tenuto a rispettare per poter ricevere i pagamenti diretti, i pagamenti relativi alle misure ambientali dello Sviluppo Rurale e i pagamenti dell’Ocm legati ai vigneti (vendemmia verde e ristrutturazione dei vigneti). In particolare, il decreto elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e definisce le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Il non rispetto delle norme di condizionalità comporta l’applicazione di sanzioni, di riduzioni o le esclusioni a valere sui pagamenti spettanti per l’insieme delle domande di aiuto o di pagamento presentate dal beneficiario nel corso dell’anno in cui si verifica l’inadempienza, nonché alle domande presentate per la vendemmia verde o la ristrutturazione dei vigneti. Per quanto concerne l’utilizzo del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di condizionalità, il Decreto stabilisce che il Mipaaft, entro il 31 dicembre 2019, procederà ad identificare le finalità alle quali destinare le somme e a definirne le modalità di utilizzo. Tuttavia, è bene precisare, che la riduzione o esclusione si applica solo qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora l’inadempienza sia connessa all’attività agricola del beneficiario e/o sia interessata la superficie aziendale del beneficiario. Le novità per il 2019, riguardano in particolare la precisazione di alcune definizioni: In relazione all’applicazione di riduzioni nel caso di impegni pluriennali, come nel 2018, anche quest’anno la percentuale di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione. Tuttavia le Regioni e le Provincie Autonome possono decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell’anno di accertamento o la non applicazione, se l’obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o la non conformità non è rilevata. Sempre in merito agli impegni o pagamenti pluriennali, qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata, rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti, sia dovuto esclusivamente a una variazione della modalità di identificazione delle superfici (nel decreto si fa riferimento al Piano Colturale Grafico utilizzato a partire dal 2016), non sono recuperabili né oggetto di sanzione gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura. |
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