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Condizionalità, gli impegni sull’identificazione e registrazione dei suini

Gli allevatori di suini tenuti al rispetto della condizionalità devono adempiere a quanto previsto dal CGO 6 (Criteri di Gestione Obbligatori) relativo alla identificazione e registrazione dei suini.
Per attuare gli impegni in esso contenuti  e in assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome l’allevatore deve effettuare:

A. Comunicazione dell’azienda agricola alla asl per la registrazione dell’azienda
– Registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività;
– Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni.

B. Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell’allevamento dell’azienda agricola e aggiornamento della bdn
– Obbligo di tenuta del registro aziendale;
– Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
– Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
– Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.

C. Identificazione e registrazione degli animali
– Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.
In caso di detenzione di un solo capo suino destinato al consumo personale è prevista la deroga all’obbligo. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
– identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o dell’azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
– comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico capo suino ed il suo destino finale.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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