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Controlli speciali nella Ue per la peste suina africana

Controlli speciali nell’Unione europea per la peste suina africana. Sulla Gazzetta ufficiale Ue del 15 aprile è stato infatti pubblicato il Regolamento 605/2021 di esecuzione della Commissione che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana in vigore dal 21 aprile al 28 aprile del 2028.

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Sono previste norme speciali per istituire zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di un focolaio e anche per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni in un’area confinante con uno Stato in cui è riscontrato un focolaio.

L’autorità competente dello Stato può vietare nelle zone soggette a restrizioni tutti i movimenti compresi quelli relativi a partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli con esclusione di quelli sottoposti al trattamento previsto dall’allegato VII del regolamento Ue 687/2020.

Nel caso di deroghe il regolamento stabilisce che la valutazione dello Stato membro deve indicare che “il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile”. Sono anche indicate le condizioni per gli spostamenti dei suini relativamente ai mezzi di trasporto che devono rispondere a precisi requisiti. Per lo spostamento di partite di suini detenuti nelle zone di restrizione scatta l’obbligo di certificati sanitari che devono contenere almeno uno degli attestati di conformità alle prescrizioni. Il certificato sanitario è obbligatorio anche per quanto riguarda i movimenti di carni fresche e prodotti a base di carne e per materiale germinale.

E’ prevista una serie di deroghe, per esempio, relative agli spostamenti di suini detenuti in zone soggette a restrizioni al di fuori di tali zone a condizione che i suini siano spostati ai fini della macellazione immediata e che il macello sia conforme a quanto stabilito dal regolamento.

Indicate anche le condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano le movimentazioni al di fuori della zona soggetta a restrizioni, verso stati membri e Paesi terzi.

Gli Stati membri interessati devono anche organizzare e svolgere, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione destinati a veterinari, allevatori che detengono suini e cacciatori.​

 

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