il Punto Coldiretti

Domande aiuto per fitopatie agrumi anche per i produttori singoli, scadenza al 24 aprile

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha precisato che i beneficiari previsti dal decreto ministeriale 566858/2023t, che prevede aiuti per le imprese del settore agrumicolo che hanno subito danni a causa delle fitopatie “Virus della tristezza degli agrumi” e “Malsecco degli agrumi” sono tutte “le imprese agricole che svolgono attività primaria nella produzione di agrumi….”. Pertanto non è preclusa la possibilità di presentare domanda di aiuto alle imprese che non aderiscono ad una OP, che costituisce invece solo titolo di priorità. Poiché le Istruzioni operative emanate possono far sorgere dubbi sulla questione, Agea ha predisposto una rettifica alle stesse, prevedendo inoltre una ulteriore limitata proroga per la presentazione delle domande al 24 aprile p.v.. Il budget stanziato è di 9.437.914 euro e risultano, alla pubblica amministrazione, ancora poche le richieste finora presentate. Le risorse sono destinate a finanziare:

-espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie;

– impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;

-adozione di tecniche di potatura per evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane. 

Gli interventi dovranno ripristinare   il   potenziale   produttivo   agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti e prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da tali fattori.

Beneficiari del sostegno sono le imprese agricole in attività alla data di presentazione delle domande, che svolgano quale attività primaria la produzione di agrumi il cui patrimonio risulti anche in parte danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi nella campagna 2023.

Il provvedimento stabilisce che le domande devono riguardare una superficie minima di agrumeto, per la quale viene richiesto il contributo, di almeno un ettaro. L’attività produttiva deve aver subito un danno non inferiore al 30% delle piante. Inoltre devono essere precisate le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si vogliono utilizzare.

Tra le condizioni stabilite dal decreto il mantenimento dell’investimento per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. Non è concesso l’aiuto per la sola operazione di estirpazione senza il successivo reimpianto. Il materiale vegetale deve essere certificato.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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