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Domande entro il 22 dicembre per gli aiuti alla zootecnia nelle zone montane e nei Comuni terremotati

Fino al 22 dicembre è possibile presentare le domande per la richiesta di aiuti relativi a “Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate”. L’Agea ha pubblicato le domande per la campagna 2019. Come per l’anno precedente la dotazione finanziaria è di 10 milioni.

Le aziende per ottenere gli aiuti devono essere in linea con i seguenti requisiti: presenza di prati permanenti; presenza di un allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini o equidi; detentori di titoli Pac assegnati nel 2015.

I prati permanenti ammissibili sono ubicati in zone montane. I prati permanenti ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 – spiega la nota dell’Agea – sono ammissibili all’aiuto anche se situati in zone svantaggiate. Chi richiede l’aiuto deve detenere o essere proprietario di un allevamento attivo (come riportato dalla Bdn di Teramo) nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2019.

Le superfici devono essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo e per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione il carico di bestiame annuo deve essere compreso tra 0,1 e 6 UBA. Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei prati permanenti aziendali ammissibili non coincida con il Comune di ubicazione dell’allevamento, il pascolamento degli animali è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere registrati presso la BDN. I titoli detenuti dall’azienda devono avere un valore medio unitario nell’anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato nello stesso anno con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, pari a 228,76 euro.

L’aiuto è calcolato, con arrotondamento all’euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti Pac assegnati al richiedente nel 2015 e il valore unitario medio nazionale (228,76 euro).

Nell’assegnazione dei fondi le priorità riguardano: prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all’80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017; prati permanenti in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri; prati permanenti in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri.

Gli aiuti sono concessi nel limite del “de minimis” e dunque non oltre 25mila euro in tre esercizi finanziari.

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