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Ecco i requisiti per l’oleoturismo: in Gazzetta ufficiale il decreto Mipaaf

Diventa operativa la legge finalizzata a sostenere il rilancio dell’oleoturismo e la valorizzare delle produzioni olivicole dei territori italiani. Il 14 febbraio è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Mipaaf con le linee guida e gli indirizzi relativi ai requisiti e agli standard per esercitare l’attività. Il decreto aveva ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni.

L’oleoturismo è considerata attività agricola connessa se esercitata dall’imprenditore agricolo, singolo o associato. Rientrano nell’oleoturismo le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio (con particolare riguardo alle indicazioni geografiche), come per esempio le visite guidate negli oliveti e nei frantoi; le iniziative di carattere culturale e ricreativo; le degustazioni e la commercializzazione dei prodotti olivicoli aziendali, ma non la ristorazione.

Tra i requisiti fissati dalla nuova normativa l’apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, strumenti di prenotazione preferibilmente informatici, indicazioni all’ingresso dell’azienda relative ad aperture e servizi dell’accoglienza oleoturistica compresi i parcheggi, sito o pagina web dell’azienda, distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle attrazioni artistiche e paesaggistiche; ambienti adeguati e idonei alle attività svolte dall’operatore oleoturistico, personale, anche familiare, competente.

Sono state definite dal decreto anche le regole per la degustazione, dall’impiego di contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto all’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali con alimenti preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo preparazioni gastronomiche. Si deve dunque trattare di produzioni locali e tipiche della regione in cui si svolge l’oleoturismo, prodotti Dop, Igp e Stg, di montagna e tradizionali.

Le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con le più rappresentative organizzazioni dei settori olivicolo e agroalimentare, con le Strade dell’olio e del vino, possono organizzare iniziative di formazione per le aziende. Regioni e Province autonome possono anche redigere elenchi degli operatori oleoturistici, mentre con decreto del Mipaaf (di concerto con il ministero del Turismo) può essere istituito un logo che identifichi gli operatori del settore.

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