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Enoturismo, ecco le nuove linee guida per le cantine

Degustazioni, ma non solo. Con la nuova normativa sull’enoturismo si accendono i riflettori anche sul racconto del territorio e sull’attività di formazione e informazione. Sono state definite le linee guida per l’esercizio delle attività enoturistiche quali attività di conoscenza del vino nel luogo di produzione, in visite  guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda e alle cantine, in iniziative a carattere didattico e ricreativo, compresa la vendemmia didattica, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti alimentari.

ll 7 marzo è stata, infatti, raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, necessaria per l’adozione del decreto del Mipaaft, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, che ha lo scopo di attuare le norme della legge di bilancio per il 2018 che hanno disciplinato l’enoturismo.

Come fare enoturismo

In particolare, per svolgere le attività enoturistiche sarà necessario il possesso di alcuni requisiti ed il rispetto di standard di qualità, tra i quali: l’apertura minima di tre giorni settimanali; la predisposizione di materiale informativo sull’azienda e sulla zona di produzione, un sito web aziendale e strumenti di prenotazione delle visite, personale formato sulle attività e sulle caratteristiche del territorio. Quanto alle attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti che , secondo quanto stabilisce il decreto, devono consistere in prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica. In ogni caso l’attività di degustazione non può prefigurare un servizio di ristorazione.

Spetta alle Regioni promuovere, in collaborazione con le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti e definire le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle linee guida stabilite dal Decreto.

L’inizio dello svolgimento dell’attività enoturistica deve essere preceduto dalla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune di competenza.

L’attività enoturistica svolta dall’imprenditore agricolo è considerata attività agricola connessa.

Alle imprese agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continuano ad applicarsi altresì le norme regionali nelle relative materie.

Inoltre, Il Mipaaft, con apposito decreto, può istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica.

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