Florovivaismo: consultazione su modifiche delle misure di protezione da anoplophora (tarlo asiatico)
Il 3 marzo la Commissione UE ha avviato una consultazione su “Modifica delle misure di protezione contro i parassiti delle piante – misure contro Anoplophora”. Queste modifiche mirano a rafforzare le misure fitosanitarie dell’UE per prevenire l’introduzione e la diffusione dei tarli asiatici (Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis), garantendo la protezione della salute delle piante nell’UE. La scadenza per la consultazione è il 31 marzo 2025. La bozza di regolamento di esecuzione della Commissione europea, modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le modifiche si concentrano sulle misure per impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di due parassiti, Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis, nel territorio dell’Unione. I punti chiave includono: 1. Aggiornamento degli elenchi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che richiedono misure speciali per la loro introduzione e movimentazione all’interno dell’Unione. 2. Inclusione di nuove voci relative a questi parassiti nell’allegato VII, riguardanti piante da piantagione e materiali di legno. 3. Estensione dell’ambito delle piante ospiti per Anoplophora chinensis a tutte le specie di Aesculus. 4. Riduzione dell’ambito delle piante ospiti per Anoplophora glabripennis in base all’esperienza dell’Unione. 5. Rimozione dei requisiti per il campionamento distruttivo delle piante, sostituendoli con uno schema di campionamento che garantisca un livello di confidenza del 99% nel rilevamento di piante infestate. 6. Modifica dei codici NC negli allegati VII e XI per riflettere le recenti modifiche al regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio. 7. Aggiunta di nuove voci nell’allegato VIII per piante e materiali di legno provenienti da aree delimitate per prevenire la diffusione di parassiti. 8. Esclusione di alcune specie dall’allegato XI in quanto non sono ospiti preferiti di Anoplophora glabripennis. 9. Aggiunta di alcuni tipi di legno all’allegato XIII, che richiedono un passaporto fitosanitario per gli spostamenti all’interno dell’Unione. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarà vincolante in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda l’allegato al regolamento, modifica degli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che riguarda le misure fitosanitarie per prevenire l’introduzione e la diffusione di determinati parassiti nell’Unione europea (UE) Di seguito è riportato un riepilogo delle principali modifiche: 1. Modifiche all’Allegato VII: • Nuovi punti 32.8 e 32.9: -32.8: introduce requisiti specifici per le piante da piantagione (con un diametro del fusto di 1 cm o più) di determinati generi (Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus) originarie di paesi come Cina, Giappone, Corea del Nord, Libano, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti. Queste piante devono: Provenire da un’area indenne da parassiti (come da ISPM 4), oppure Essere coltivate in un luogo di produzione indenne da parassiti (come da ISPM 10) con misure specifiche di isolamento e ispezione. -32.9: amplia l’elenco delle piante da piantare per includere generi aggiuntivi (Alnus, Carpinus, Citrus, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Melia, Ostrya, Photinia, Platanus, Prunus laurocerasus, Pyrus, Rosa e Vaccinium corymbosum). Si applicano requisiti simili, ma l’attenzione è rivolta ad Anoplophora chinensis. • Nuovi punti 114 e 115: -114: impone requisiti fitosanitari sul legno (esclusi trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno) degli stessi generi e paesi. Il legno deve: Provenire da un’area esente da parassiti, oppure Essere scortecciato e trattato termicamente (minimo 56 °C per 30 minuti). o 115: Requisiti simili si applicano al legno sotto forma di trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno, con opzioni aggiuntive per la lavorazione in piccoli pezzi (spessore e larghezza ≤ 2,5 cm). 2. Modifiche all’allegato VIII: • Nuovi punti 17.2 e 17.3: -17.2: Si applica alle piante da piantare da aree delimitate stabilite ai sensi delle normative UE. Queste piante devono essere coltivate in luoghi di produzione esenti da parassiti con misure specifiche di isolamento e ispezione. -17.3: Amplia l’elenco delle piante per includere generi aggiuntivi, con requisiti simili ma concentrandosi su Anoplophora chinensis. • Nuovi punti da 30 a 32: -30: Impone requisiti fitosanitari al legno (esclusi trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno) da aree delimitate. Il legno deve essere scortecciato e trattato termicamente. -31: Requisiti simili si applicano al legno sotto forma di trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno, con opzioni aggiuntive per la lavorazione in piccoli pezzi. -32: Requisiti specifici per il materiale da imballaggio in legno proveniente da aree delimitate, tra cui scortecciatura e trattamenti fitosanitari approvati. 3. Modifiche all’allegato XI: • La voce per alcuni generi (Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus) è aggiornata per includere il legno che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale. Ciò si applica alla legna da ardere, ai trucioli di legno, alla segatura e agli scarti di legno provenienti da paesi come Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti. 4. Modifiche all’allegato XIII: • Nuovi punti 4.2 e 4.3: – 4.2: Specifica i requisiti per il legno (esclusi trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno) proveniente da o introdotto in aree demarcate. -4.3: Requisiti simili si applicano al legno sotto forma di trucioli, particelle, trucioli e scarti di legno. Temi chiave: • Aree e siti di produzione indenni da parassiti: piante e legno devono provenire da aree o siti di produzione certificati come indenni da Anoplophora glabripennis o Anoplophora chinensis. • Trattamento termico: il legno deve essere sottoposto a trattamento termico (56 °C per 30 minuti) per eliminare i parassiti. • Ispezione e campionamento: sono necessarie ispezioni intensive e campionamenti distruttivi mirati per garantire lo stato di indenne da parassiti. • Aree delimitate: misure specifiche si applicano a piante e legno provenienti da aree delimitate in cui sono presenti parassiti. |
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