Frutta in guscio, chiarire che l’origine è obbligatoria anche per il prodotto sgusciato
Nel 2017 il Ministero delle Politiche Agricole, sollecitato da Coldiretti, aveva posto ai servizi della Commissione Ue un quesito relativamente all’obbligo di etichettatura di origine per alcuni prodotti esclusi dall’obbligo di rispetto delle norme di commercializzazione dell’ortofrutta. Si trattava in particolare dei tartufi e dei funghi spontanei. La risposta della Commissione non si era limitata ai prodotti citati, ma considerava tutto il complesso dei prodotti oggetto di deroga rispetto all’applicazione delle norme di commercializzazione, affermando che per tutto l’articolo 4, comma 6 del Reg.543/2011, è obbligatorio indicare in etichetta il luogo di origine. Al comma 6 sono citati non solo tartufi e funghi spontanei, ma anche noci, nocciole, mandorle sgusciate (ricordiamo che per il prodotto in guscio vige l’obbligo di etichettatura di origine), pinoli, pistacchi,etc., che pertanto avrebbero l’obbligo dell’indicazione della provenienza. Il Ministero sta verificando con i servizi della Commissione se tutti i prodotti citati al comma 6 siano soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, visto che per alcuni vi sono delle perplessità (ad esempio le banane essiccate, oppure i capperi freschi, le arance secche e lo zafferano). Inoltre va individuato l’organismo che dovrà fare i controlli su questi prodotti che non hanno una norma di commercializzazione, né generale né specifica, ma che devono essere etichettati con l’origine (luogo di coltivazione o raccolta). L’obbligo di etichettatura per i prodotti ortofrutticoli porta trasparenza nel settore e permette al consumatore acquisti consapevoli. |
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