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Greening, come funziona l’obbligo di mantenimento dei prati permanenti

Il mantenimento dei prati permanenti è uno dei tre obblighi che l’agricoltore deve rispettare per poter ricevere il pagamento greening. Insieme alla diversificazione e alle Efa è stato introdotto con l’attuale programmazione anche se, nella precedente programmazione, la condizionalità prevedeva comunque il divieto di riduzione delle superfici a prato permanente.

In base a quanto scelto dall’Italia, l’obbligo prevede il divieto di conversione/aratura dei prati permanenti che ricadono nelle cosiddette aree sensibili (direttiva Habitat e direttiva Uccelli), mentre per i prati permanenti al di fuori delle suddette aree, la conversione deve essere autorizzata da Agea coordinamento. Inoltre è data possibilità alle regioni di individuare ulteriori aree sensibili al di fuori delle suddette direttive nelle quali non è possibile convertire/arare il prato permanente.

L’obbligo di mantenimento si applica agli agricoltori che ricevono il pagamento di base e il calcolo del tasso di riferimento e del tasso annuo è effettuato considerando le superfici degli agricoltori soggetti agli obblighi di greening (non si considerano i piccoli e il biologico). I prati permanenti non possono subire una diminuzione superiore al 5% rispetto al tasso di riferimento. L’Italia ha deciso di definire un livello di pre-allarme pari al 3,5per cento; in caso di diminuzione delle superfici a prato permanente oltre tale percentuale il rilascio dell’autorizzazione alla conversione è subordinato alla creazione di una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari. Tale previsione dovrebbe evitare di raggiungere e superare la soglia di diminuzione del 5%.

Per verificare che l’eventuale riduzione sia superiore al limite del 5%, il tasso di riferimento è confrontato con il tasso annuale. A seguito del confronto si possono verificare tre circostanze: nessuna riduzione, riduzione oltre il 3,5% (vedi sopra) e riduzione oltre il 5per cento.

In caso di riduzione oltre il 5%, si dovranno evitare nuove conversioni, riconvertire le superfici in prato permanente e definire un ordine di priorità tra gli agricoltori per la riconversione. L’Agea deve informare gli agricoltori entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la riduzione e l’obbligo di riconversione dovrà essere rispettato dall’agricoltore prima della presentazione della domanda unica per l’anno seguente.

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Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

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