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Ortofrutta, novità nelle norme di commercializzazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento sulle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. Il dispositivo chiarisce le modalità di composizione ed etichettatura di miscugli di prodotti ortofrutticoli diversi e modifica le norme di commercializzazione generale e specifiche allineandole alle nuove norme di commercializzazione Unece (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite).

Per la commercializzazione di imballaggi di peso uguale o inferiore ai 5 kg, contenenti miscugli di prodotti ortofrutticoli, è necessario riportare in etichetta l’origine dei diversi prodotti, con il nome di ogni singolo paese o utilizzando la dicitura Ue e/o non Ue.

La norma di commercializzazione generale, per i prodotti ortofrutticoli privi di una norma specifica, è stata integrata con elementi generici presenti nelle norme specifiche. La sezione “indicazioni esterne” di tutte le norme è stata integrata con le modalità di etichettatura degli imballaggi contenenti imballaggi di vendita. La sezione “disposizioni relative alla presentazione” di tutte le norme specifiche è stata modificata in modo che l’“omogeneità” di calibro nei miscugli, laddove previsti, non è obbligatoria ed è stato previsto l’uso della tecnologia laser per l’inserimento delle indicazioni sul frutto, purché non determini difetti sulla buccia o nella polpa.

Nella norma mele è stato ripristinato il gruppo di colorazione D; è stato introdotto il gruppo delle mele in miniatura con relativi requisiti qualitativi (almeno 12°Brix); è stata riformulata la dicitura sulla tolleranza di 10 mm per i frutti calibrati a diametro prevista per la presentazione del prodotto; sono state previste apposite indicazioni sulla “natura del prodotto” in caso di mutanti e mele in miniatura; è stato aggiornato l’elenco varietale.
Nella norma agrumi è stata riformulata la sezione “natura del prodotto”, con l’inserimento dell’indicazione del gruppo varietale per le arance Navels e Valencias in alternativa al nome della varietà.

Nella norma kiwi è stata integrata la sezione “natura del prodotto” con l’indicazione del colore della polpa o indicazione equivalente se diverso dal verde.

Nella norma insalate è stata eliminata la categoria “lattuga a foglie spesse”.

Nella norma pesche e nettarine è permesso l’utilizzo di entrambe le diciture pesche noci o nettarine.

Nella norma pere è stata riformulata la dicitura sulla tolleranza di 10 mm per i frutti calibrati a diametro prevista per la presentazione del prodotto ed è stato corretto lo schema di calibrazione a peso dei frutti di I° categoria.

Nella norma peperoni sono state variate le classi nella sezione “disposizioni sulla calibrazione”.

Nella norma uva da tavola è stata individuata una tolleranza speciale per gli acini distaccati dal grappolo nelle “disposizioni relative alle tolleranze”.

Nella norma pomodoro è stato chiarito il tipo commerciale ciliegia/cocktail; sono state riformulate le disposizioni sulla calibrazione ed inserimento del tipo costoluto irregolare; sono state definite disposizioni sulle indicazioni esterne nel caso di altre varietà di pomodori in miniatura; è stata riformulata la dicitura per il calibro nella sezione caratteristiche commerciali (disposizioni indicazioni esterne).

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