Riconversione e ristrutturazione vigneti: modalità e scadenze per il 2021/2022
Per la campagna 2021/2022 le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vanno presentate entro il 15 luglio 2021 (ogni anno la scadenza è fissata generalmente al 31 maggio), mentre per definire la graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto il termine è il 15 febbraio 2022. Data allungata anche per le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti per i quali si chiede l’aiuto per consentire i controlli ex ante a campione (5%): per la campagna 2021/2022 non si può intervenire sui vigneti da ristrutturare o riconvertire prima del 1° novembre 2021 (la data indicata dal provvedimento che definisce le modalità dell’intervento è il 15 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda). Le indicazioni sono contenute nelle Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento Ue 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti Ue 1149/2016 e 1150/2016 relativi all’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti pubblicate il 24 maggio dall’Agea Coordinamento. Possono richiedere l’aiuto persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uva da vino e cioè imprenditori agricoli singoli e associati, organizzazioni di produttori vitivinicoli, cooperative agricole, società di persone e di capitali esercenti attività agricola e Consorzi di tutela autorizzati. Nella domanda vanno riportati la descrizione dettagliata delle attività proposte e i tempi di realizzazione, le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. E’ possibile presentare varianti al progetto iniziale che non devono però cambiare la strategia del progetto, non possono pregiudicare l’efficacia dei controlli ex ante già effettuati e non possono alterare la programmazione finanziaria. Sono autorizzate modifiche minori senza autorizzazione preventiva (variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato e modifica della localizzazione geografica dell’intervento) a condizione che non sia pregiudicata l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione, siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto, e non vengano modificati i criteri di priorità. Gli interventi ammessi per quanto riguarda la riconversione varietale consistono nel reimpianto di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico e commerciale e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. Per la ristrutturazione le misure sono rappresentate dalla diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico ed economico e dal reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche relativamente alla forma di allevamento e al sesto di impianto. E infine è previsto il miglioramento delle tecniche di gestione. Non sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria. La superficie minima ammessa è di 0,5 ettari, mentre per le aziende che partecipano a un progetto collettivo la sau vitata non può essere inferiore a 0,3 ettari, ma le Regioni possono apportare deroghe. Il contributo può essere erogato come compensazione ai produttori per le perdite di reddito a causa dell’esecuzione della misura che può coprire fino al 100% della perdita ma non oltre 3.000 euro a ettaro, o come contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione nel limite del 50% che sale al 75% nelle Regioni meno sviluppate. Il contributo si calcola sui costi effettivamente sostenuti fino a un massimi di 16.000 euro a ettaro o sulla base di tabelle standard dei costi unitari con importo medio di 13.500 euro/ha elevato a 15.000 per le regioni meno sviluppate. Le Regioni possono arrivare a 22.000 euro/ha (24.500 quelle meno sviluppate) per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica (pendenza del terreno superiore al 30%, altitudine di oltre 500 metri, impianti su terrazze e gradoni, viticoltura delle piccole isole). E’ previsto infine il reimpianto per motivi fitosanitari, ma in questo caso è possibile accedere al contributo solo se l’autorità competente ha emanato un provvedimento di estirpazione obbligatoria. Se si verificano cause di forza maggiore come l’emergenza Covid è autorizzato un anticipo dell’80% del contributo. I produttori possono dunque recarsi presso gli uffici della Coldiretti per gli adempimenti necessari alla richiesta di contributi. |
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