Ristrutturazione e riconversione vigneti, domande entro il 31 maggio
Si parte con il nuovo bando della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e dunque i produttori interessati devono recarsi presso gli uffici del Caa Coldiretti per la presentazione delle domande di sostegno. Il 2 maggio infatti è stata pubblicata la circolare Agea che detta le istruzioni per accedere ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019-2020 nell’ambito dell’Ocm vino. Il primo adempimento è la costituzione del fascicolo aziendale obbligatorio per chi presenta la domanda per la prima volta, a chi dispone già del fascicolo è richiesto solo l’aggiornamento coerente con le domande. A definire aree di intervento, limitazioni, denominazioni di origine o indicazione geografica, varietà, forme di allevamento, numero di ceppi per ettaro, superficie interessata dalla misura, periodo di realizzazione dell’intervento che comunque non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda, limite massimo di contributo e modifiche ai progetti approvati sono le regioni, con i propri bandi e Disposizioni applicative. La circolare ricorda anche che sono ammesse solo due modalità di pagamento: in anticipo e a collaudo. Non sono previsti pagamenti intermedi. I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino; coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide ( ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti), imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori vitivinicoli, cooperative agricole, società di persone e di capitali che svolgono attività agricola e Consorzi di tutela autorizzati. Non è riconosciuto alcun contributo per autorizzazioni rilasciate sulla base delle conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori. La domanda di aiuto va presentata all’Organismo pagatore competente entro la scadenza del 31 maggio, come previsto, proprio a partire da questa campagna, dal DM 3483 dello scorso 3 aprile 2019. Le operazioni di estirpazione o riconversione non potranno essere attuate prima del 15 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda e questo per consentire i controlli. Le operazioni istruttorie e la compilazione delle graduatorie sono fissate al 30 novembre, mentre il termine per ottenere i finanziamenti è il 28 febbraio. Le azioni di riconversione ammesse sono il reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; il sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. La ristrutturazione consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole (condizioni agronomiche, climatiche ed economiche); nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Non sono previsti contributi per la normale manutenzione e per il rinnovo dii impianti giunti al termine del ciclo naturale di vita. La superficie minima su cui sono riconosciuti gli aiuti comunitari per le azioni di riconversione e ristrutturazione è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro il tetto scender a 0,3 ettari. L’aiuto può essere erogato come compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura o contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. Nel primo caso non possono superare i 3mila euro a ettaro. Per i costi di ristrutturazione e riconversione l’importo massimo è di 16mila euro per ettaro se si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti, di 13.500 euro/ettaro sulla base di tabelle standard dei costi unitari che possono arrivare a 15mila euro nelle regioni classificate “ meno sviluppate”. Le regioni possono elevare gli importi nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica (22mila euro che arrivano a 24.500 nelle regioni meno sviluppate). I requisiti per entrate in questa categoria sono pendenza del terreno superiore al 30%, altitudine superiore a 500 metri, impianti viticoli su terrazzi e gradoni, viticoltura delle piccole isole. Le istruzioni operative per la presentazione delle domande, vengono fornite dai diversi Organismi Pagatori. La dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita fino all’esercizio finanziario 2019/2020, pertanto a partire dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’Ue. |
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