il Punto Coldiretti

Vigneti, ecco le regole per le domande di riconversione e ristrutturazione

Definite le regole per accedere ai contributi per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti. L’Agea Coordinamento ha pubblicato le disposizioni nazionali relative al regolamento Ue sull’applicazione della misura dell’Ocm per la campagna 2019-2020. Si attendono ora i provvedimenti dei diversi Organismi Pagatori circa le modalità operative per la presentazione delle domande e i Bandi di ciascuna Regione con la messa a punto delle proprie disposizioni applicative.

Solo successivamente all’uscita di tali provvedimenti sarà possibile presentare le domande di sostegno, entro il termine ultimo del 31 maggio (le Regioni e gli Organismi Pagatori sentite le regioni possono anticipare tale termine). Per consentire i controlli ex ante sul 5% delle richieste, estirpazione, sovrainnesto e miglioramento dei vigneti da ristrutturare o riconvertire non possono essere effettuati prima del 15 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda.

Le Regioni, sottolinea il provvedimento, decidono in merito alle aree sui cui è autorizzato l’intervento, alla limitazione delle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica; all’individuazione dei beneficiari, all’indicazione delle varietà, alle forme di allevamento e al numero di ceppi per ettaro; alla superficie minima oggetto dell’intervento; alle azioni ammissibili a finanziamento, al periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, alla concessione del pagamento anticipato del contributo, al limite massimo di contributo ammesso, a modifiche o limitazioni ai progetti approvati.

Il provvedimento indica come beneficiari persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. I contributi sono concessi a imprenditori agricoli singoli e associati; organizzazioni di produttori vitivinicoli , cooperative agricole; società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; consorzi di tutela autorizzati .

La riconversione prevede quella varietale che consiste: nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

La ristrutturazione consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. Non sono concessi contributi per l’ordinaria manutenzione.

Per essere ammesse al beneficio le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono interessare almeno 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Il provvedimento spiega che il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato così:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3mila euro a ettaro.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

Il contributo è calcolato o sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16mila euro a ettaro, oppure sulla base di tabelle standard dei costi unitari e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro a ettaro che può salire a 15mila euro nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

E’ consentito poi di assegnare importi maggiorati e cioè 22mila euro e 24.500 euro nelle regioni meno sviluppate per sostenere la viticoltura nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica.

Si tratta di aree con pendenza del terreno superiore a 30%; ad altitudine superiore ai 500 metri , con

impianti viticoli su terrazze e gradoni; per la viticoltura delle piccole isole.

Le principali modifiche rispetto alle modalità delle precedenti campagne riguardano la possibilità e modalità di apportare varianti e modifiche minori alla domanda di sostegno iniziale.

I produttori interessati possono rivolgere presso gli uffici della Coldiretti per ricevere assistenza per la presentazione delle domande.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi