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Vino: ecco le istruzioni per la vendemmia 2021/2022

E’ stato pubblicato sul sito del Mipaaf il vademecum vendemmiale per la campagna 2021\2022. Tra le novità la riduzione delle rese per i vini generici. Dal 1° gennaio 2021 la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario diverse da quelle per Dop e Igp è pari o inferiore a 30 tonnellate.

Non è ancora stato definito il decreto applicativo che fissa le condizioni per l’applicazione a talune zone della deroga a 40 tn pertanto la disposizione al momento non è in vigore.

Resta confermato l’obbligo della tenuta del registro solo in forma telematica.
Dal 1° gennaio 2021 per i trasporti verso gli Stati membri della Ue di prodotti non soggetti ad accisa o di piccoli produttori è scattato l’obbligo di utilizzare il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico MVV-E.

Per la circolazione all’interno dell’Italia e di quelli esportati da dogana italiana di tutti i prodotti vitivinicoli è possibile continuare a utilizzare i documenti cartacei invece dell’MVV. Per la circolazione nazionale e l’esportazione effettuata da dogana italiana si può utilizzare invece del documento cartaceo e dell’MVV-E un documento emesso ai fini fiscali. Il solo utilizzo del MVV-E è richiesto nel caso di trasporti nazionali di uve e prodotti ottenuti allo stato sfuso non fermentati , non alcolici, mosti concentrati, concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall’uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri per i liquidi e di peso superiore a 5 chilogrammi per i solidi.

Quest’anno, come sottolinea il Mipaaf, le istruzioni hanno dedicato un’apposita sezione ai documenti di accompagnamento che scortano i trasporti dei prodotti vitivinicoli, poiché dal 1° gennaio 2021 sono entrate a pieno regime le norme Ue e nazionali che, in particolare, regolamentano l’utilizzo dei moderni strumenti informatici a tutela dell’autenticità dei documenti stessi e, di conseguenza, della rintracciabilità delle produzioni

Il registro telematico non è richiesto ai titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri che svolgono anche attività di vendita diretta o ristorazione. In questo caso è sufficiente la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza. Esonero anche per i “rivenditori al minuto”.

La dichiarazione di giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti delle uve raccolte nell’anno in corso, va presentata tra il 1° agosto e il 10 settembre e si riferisce al prodotto presente in cantina alla mezzanotte del 31 luglio.
Per quanto riguarda la dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola per calcolare vino e mosti si utilizzano i dati del registro telematico al 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento.

A seguito delle recenti modifiche al Testo Unico del vino il periodo delle fermentazioni è fissato dal 15 luglio al 31 dicembre. Ciò consente l’avvio delle operazioni in anticipo di 15 giorni rispetto alle annualità scorse evitando il vuoto normativo in cui erano cadute alcune produzioni anche a causa degli importanti anticipi sulla vendemmi degli ultimi anni.

Possono svolgersi in periodo diverso le fermentazioni e rifermentazioni consentite per alcuni Dop e Igp per i quali comunque serve una comunicazione da inviare all’ufficio territoriale, quelle effettuate in bottiglia o autoclave per preparare vini spumanti, frizzanti, mosto di uve parzialmente fermentato e vini con la menzione tradizionale “vivace” e infine le fermentazioni per produrre particolari vini compresi passiti e vini senza Ig da individuare con decreto annuale del Mipaaf d’intesa con regioni e province autonome.
Definite le regole per il trasporto e l’utilizzo del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato.

Si ricordano inoltre gli adempimenti restrittivi per i centri di intermediazione di uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola per evitare queste e i succhi possano essere destinati alla vinificazione.

Per quanto riguarda il vino biologico il vademecum precisa che per pratiche e trattamenti enologici valgono ancora, fino al 31 dicembre 2021, le norme del Regolamento 889/2008 della Commissione modificato dal regolamento di esecuzione 2019/2164 e l’allegato VIII bis. Si applicano quindi le norme sul vino convenzionale con alcuni correttivi e cioè obbligo di utilizzare prodotti e sostanze dell’allegato VII bis e divieti previsti dal regolamento 2164/2019.

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il regolamento 848/2018. Il regolamento 2019/33 prevede inoltre che nell’etichettatura dei vini siano indicata la presenza di allergeni e cioè solfiti, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova.

Fabio Bonaccorso

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