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Energia da fonti rinnovabili, ora tocca alla regioni

È stato inviato alla Conferenza delle Regioni dal Ministero dello Sviluppo economico lo schema di decreto interministeriale  che stabilisce la suddivisione tra le Regioni degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili al 2020 imposti dall’Unione Europea con il pacchetto 20-20-20, burden sharing (espressione inglese che indica sostanzialmente la suddivisione degli impegni per abbattere l’inquinamento). Ottenuto il benestare, il provvedimento dovrà essere firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.

Le finalità del decreto sono contenute dell’art 37, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2011, n.28. Il burden sharing stabilirà “gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti”.

In particolare ad ogni regione è richiesto di rivedere e consolidare i criteri di utilizzo del proprio territorio, di provvedere alla mappatura dei siti idonei o non idonei ai vari impianti, i vincoli particolari e le eventuali modifiche in merito alle autorizzazioni.

Ecco i principali elementi del documento. La quantificazione degli obiettivi in capo a ciascuna regione e provincia autonoma è fornita dagli obiettivi nazionali definiti nel primo Piano di azione per le energie rinnovabili. Restano fuori dal computo, i biocarburanti per trasporti e le importazioni.

Gli obiettivi di risparmio vengono designati rispetto a due valori: il consumo finale lordo di energia di ogni regione, cioè la somma dei consumi elettrici, dei consumi per riscaldamento e raffreddamento e dei consumi per trasporto (esclusa navigazione internazionale e trasporto elettrico); il consumo di energia rinnovabile di ogni regione è la somma dell’energia elettrica e termica da fonte rinnovabile prodotta da impianti presenti nella regione, cui si aggiungono il biometano e il biogas prodotti e distribuiti nella regione.

Le regioni possono ricorrere, per il raggiungimento degli obiettivi, ai “trasferimenti statistici” (scambi di energia) previsti dal Dlgs 28/2011, ma le cessioni ad altri Paesi dovranno essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo.

Le regioni si impegnano a perseguire finalità comuni: sviluppare modelli di intervento per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale; integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con la programmazione di altri settori;concorrere al contenimento dei rispettivi consumi finali lordi mediante interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e degli enti locali, nell’illuminazione pubblica e nel settore idrico.
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ll Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 31 dicembre di ciascuno anno, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota di consumo finale lordo coperto da fonti rinnovabili, riferita all’anno precedente.

A decorrere dal 2015, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, invia un richiamo all’ente assegnando un termine, non inferiore a sei mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri “adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato”. Il documento contiene inoltre una tabella che riporta la “traiettoria” degli obiettivi (espressi in percentuale) di ogni Regione dall’anno iniziale di riferimento e fino al 2020.

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