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Energia, dal 12 luglio nuove regole per gli impianti termici

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 n. 149 il Dpr 75 del 16 aprile contenente il “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”.

Le nuove disposizioni adeguano alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.

Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 kW, che rappresentano il 90 per cento del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.

Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.

Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.

Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici. Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.

Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione. Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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