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Energia, i carburanti saranno sempre più verdi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 55 del 31 marzo 2011, che introduce, oltre a nuove specifiche sui carburanti, un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas serra e i criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Il tutto in attuazione alla Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009,

I biocarburanti non dovranno essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano una serie di status elencati nel documento.

Il Decreto si compone di tre articoli e di quattro allegati, il tutto in sostituzione e/o integrazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 66 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 77/L alla Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005, che a sua volta dava attuazione alla Direttiva 98/70/CE come modificata dalla Direttiva 2003/17/CE.

Il nuovo decreto sostituisce la previgente normativa, contiene importanti modifiche, tra cui l’introduzione tra le definizioni  di combustibili, delle definizioni  di biocarburanti (i combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa) e di biomassa (la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura).

Le novità principali, riguardano il divieto di commercializzazione di benzina non conforme alle nuove specifiche, precisando che fino al 31 dicembre 2015 le imprese di produzione o importazione di combustibili che riforniscono gli impianti di distribuzione devono assicurare la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7%, ed un tenore massimo di etanolo del 5%.

Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina, deve essere accessibile un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011, compatibili con l’utilizzo di benzina con tenore di etanolo fino al 10%.

Stesso divieto per la commercializzazione del diesel non conforme alle nuove specifiche, precisando che con Decreto del Ministero dell’Ambiente potrà essere prevista la commercializzazione di combustibile diesel avente il tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari al 10%.

Di particolare importanza le novità relative alla produzione di biocarburanti; obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, criteri di sostenibilità, verifica del rispetto di questi criteri, calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

Segue tutta una serie di obblighi, misure e convenzioni che devono essere rispettate; in via generale, si stabilisce che i biocarburanti devono assicurare, grazie al loro uso, un risparmio di gas serra pari almeno al 35%. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio al 23 gennaio 2008 tale valore si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle emissioni deve essere pari almeno al 50% e al 60% a decorrere dal 1°gennaio 2018.

A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’Ambiente,  il quantitativo di carburante immesso, al fine di calcolare il quantitativo di biocarburante necessario ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Per maggiori informazioni visitate i siti www.fattoriedelsole.org e www.sweethanol.eu.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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