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Energia, l’Autorità rivede le regole sugli oneri di sbilanciamento

Facendo seguito alle sentenze del Tar della Lombardia che hanno annullato le delibera sugli oneri di sbilanciamento, l’Autorità ha deciso di sospendere l’attribuzione della quota residua e contestualmente di  chiedere al Consiglio di Stato la sospensione delle sentenze. A partire dal 1° gennaio 2013, ad essi il Gestore dei servizi energetici (Gse) aveva attribuito la cosiddetta "quota residua", vale a dire la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell’energia sul mercato elettrico.

Con la delibera 281/2012/R/EFR, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva avviato la revisione del servizio di dispacciamento per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (programmabili e non programmabili), poi conclusasi con le delibere 343/2012/R/EFR e 493/2012/R/EFR.
La novità più rilevante introdotta da questa revisione era stata l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento anche all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili non programmabili.
 
Con diverse sentenze il Tribunale amministrativo della Lombardia nel giugno scorso ha annullato le Delibera 281/2012/R/EFR, e di conseguenza anche la n. 343/2012/R/EFR e la n. 493/2012/R/EFR.Secondo il Collegio giudicante, il servizio di dispacciamento, così come è stato regolato dall’Autorità, discrimina le fonti rinnovabili non programmabili senza trarne un effettivo miglioramento della prevedibilità, "tale da giustificare la piena partecipazione dei produttori da fonti non programmabili al mercato dell’energia prodotta da fonti prevedibili".

I Giudici hanno altresì precisato che ciò non significa che i produttori da fonti rinnovabili non programmabili non debbano pagare i corrispettivi di sbilanciamento e possano essere, così, esentati dal contribuire alla sicurezza del sistema: i corrispettivi vanno pagati, ma non secondo i criteri previsti dalla Delibera 281/2012/R/EFR.

A seguito delle sentenze emanate dal Tar della Lombardia, per quanto riguarda eventuali conguagli riferiti agli importi già fatturati e relativi ai primi mesi dell’anno 2013, l’Aeeg invita  a valutare l’opportunità di attendere l’esito della discussione della sospensiva presso il Consiglio di Stato.  L’Autorità ha deciso che non verranno restituiti, in attesa del pronunciamento del Consiglio di stato al quale l’Aeeg si rivolgerà per chiedere la sospensiva delle sentenze del Tar.Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

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