il Punto Coldiretti

Entrano in vigore le nuove norme sui pagamenti nelle filiere con l’art. 62

“L’entrata in vigore delle nuove norme che intervengono per riequilibrare il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori e che prevedono il rispetto dei termini di pagamento non devono rappresentare un alibi per la parte acquirente a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori. Sarebbe questo un atto gravissimo che denunceremo con tutta la nostra forza”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Sergio Marini alla vigilia dell’entrata in vigore, il 24 ottobre, delle nuove regole previste dal decreto legge sulle liberalizzazioni.

L’articolo 62 ed il relativo decreto applicativo sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari hanno il merito di qualificare determinati comportamenti come illeciti a prescindere dalla dimostrazione della “posizione dominante” o dello “stato di dipendenza economica” che si è rivelata nei fatti quasi impossibile.

“E’ molto positivo, in particolare – precisa Marini – che le nuove disposizioni considerino pratica commerciale sleale le condizioni contrattuali che determinano “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti agricoli. Si tratta di un principio – aggiunge il presidente di Coldiretti – che trova sostegno nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte laddove si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione”.

La Coldiretti esprime un giudizio positivo sul fatto che la normativa richieda l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti di cessione e della presenza di elementi essenziali in vista della realizzazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà commerciale e che fissi dei termini di pagamento legali, trenta o sessanta giorni dal ricevimento della fattura che, a differenza di prima, sono tolti dalla disponibilità contrattuale delle parti. Le nuove norme introdotte dall’art.62 devono essere applicate da subito, ma con intelligenza. Se necessario, potranno essere previste delle norme tecniche in grado di oliare gli ingranaggi del provvedimento.

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