Etichettatura olio, cosa devono fare le imprese di condizionamento
Data l’importanza dell’argomento, vale la pena ricordare ancora una volta che dal 16 gennaio di quest’anno è in vigore il Decreto 9 ottobre 2007 in materia di indicazioni obbligatorie sull’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva. A seguire, gli adempimenti delle imprese di condizionamento che, se non rispettati, porteranno a subire delle sanzioni. – Domanda di riconoscimento alla Regione di competenza da parte di tutte le imprese di condizionamento per avere un “codice di identificazione alfanumerico”da riportare in etichetta. – Le imprese di nuovo riconoscimento debbono dotarsi di un registro di carico e scarico entro il 31/05/2008. Quelle operanti ai sensi del Reg. 1019/02 continuano ad operare con i precedenti registri, salvo gli opportuni aggiustamenti. – Il registro deve essere predisposto o reperito dalle imprese secondo le indicazioni del DM 4 giugno 2004, numerando le pagine e fatto vidimare dall’ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio. – Sul registro vanno registrati tutti i movimenti degli oli in entrata e in uscita. – Il registro deve essere costituito rispettivamente da un massimo di 50 fogli fissi o schede mobili oppure da un massimo di 200 fogli da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo, a secondo se si compila a mano oppure con sistemi informatizzati. – Deve essere inviato inoltre un riepilogativo semestrale (10/4 e 10/10 di ogni anno) dei quantitativi di olio acquistato, confezionato, venduti e giacenti alla fine del semestre precedente. – I controlli fino alla data del 31 maggio 2008 termine ultimo per dotarsi del registro di carico e scarico, verranno effettuati sulla base della documentazione contabile e fiscale delle imprese. – Le imprese che attualmente non condizionano gli oli vergini o extravergini, possono anche non richiedere il riconoscimento: lo faranno non appena ne avranno bisogno. La legislazione nazionale che regola l’origine obbligatorio dell’olio di oliva è quella qui di seguito indicata e si trova presso le federazioni Regionali e Provinciali della Coldiretti, dove è possibile ricevere tutti gli ulteriori chiarimenti necessari. – Decreto 9 ottobre 2007 – Decreto dipartimentale Mipaf del 5/2/08, pubblicato in G.U. N. 114 del 16 maggio 2008 – Decreto ministeriale 14/11/03 – Decreto ministeriale 4/06/2004 – Circolare Ispettorato Centrale al controllo della qualità dei prodotti agroalimentari 1/04/08 |
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