il Punto Coldiretti

Fare il pane si conferma attività agricola, entrano anche frutta in guscio e di bosco

Il pane si conferma a tutti gli effetti un prodotto della trasformazione agricola. Lo ha ratificato un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha aggiornato l’elenco dei beni che possono rientrare tra le attività agricole connesse.

È con questo strumento legislativo che, con cadenza biennale, si stabilisce cosa rientra nel reddito agrario dei soggetti che manipolano o trasformano prodotti ottenuti prevalentemente dai propri terreni.

Nonostante le proteste dei panificatori, resta dunque valida la novità, introdotta dal decreto dello scorso 10 agosto e fortemente voluta da Coldiretti, che permette agli imprenditori agricoli di produrre e vendere il pane, in azienda, nei mercati di Campagna Amica o nelle Botteghe che apriranno presto i battenti su tutto il territorio nazionale. Lo stesso provvedimento legislativo aveva allargato le attività connesse anche alla produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibili, la produzione di grappa, la produzione di malto e la produzione di birra.

Il nuovo decreto è andato ora a correggere alcuni aspetti rispetto al precedente elenco. Tra le attività agricole connesse rientrano ora anche quelle collegate alla manipolazione di molti altri prodotti tra cui il tabacco, le piante da cui si ricavano le fibre tessili, fiori e piante di foraggio. Sono anche consentite le manipolazioni di uva e agrumi, delle pomacee, della frutta (a nocciolo, di bosco, in guscio) insieme a quella dei frutti oleosi, delle piante utilizzate per produrre bevande e di quelle aromatiche, farmaceutiche e riprodotte; è esclusa, invece, la manipolazione dei prodotti da silvicoltura.Rispetto al precedente elenco escono soltanto pizzette e rustici.

Naturalmente, per legge la manipolazione può solo modificare l’aspetto dei prodotti ma non andare a mutarne le caratteristiche intrinseche; nel caso della frutta secca, è ammesso lo sgusciamento. L’energia prodotta prevalentemente all’interno del fondo rimane parte del reddito agrario. Gli effetti del nuovo decreto decorrono dal 2011 mentre per il periodo precedente rimane valida la normativa previgente.

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