il Punto Coldiretti

Firmato l’avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura

A chiusura di un percorso di negoziazione iniziato ad aprile 2009, nella notte del 23 giugno 2009, Coldiretti, unitamente a tutte le Parti sociali del settore agricolo, ha sottoscritto il terzo avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura.
Di grande valore politico per quanto in esso contenuto, l’atto è già stato trasmesso al Ministero del Lavoro della Salute e della Previdenza Sociale, auspicando che possa quanto prima trovare concreta trasposizione in norme di Legge od atti amministrativi coerenti con lo spirito di quanto condiviso con le altre Parti Sociali del settore agricolo che lo hanno sottoscritto.

Il percorso, che nelle prime settimane di trattativa è apparso avere obiettivi molto limitati, quasi residuali e finalizzati ad un recupero di quanto non aveva trovato completo accoglimento da parte del Governo nei precedenti avvisi comuni, ha avuto un’improvvisa quanto positiva accelerazione nel corso delle ultime fasi di confronto, facendo pervenire le Parti al raggiungimento della condivisione su alcune proposte che, qualora accolte e tramutate in disposizioni operative da parte del Governo, saranno idonee ad assicurare al sistema elementi di indiscutibile vantaggio.

È bene puntualizzare che tutto quanto contenuto nel documento, allo stato rappresenta esclusivamente un auspicio comune e condiviso delle Parti Sociali, che come tale quindi non può trovare alcuna operativa conseguenza sul piano legale ed amministrativo fintanto che non sia stato accolto e fatto proprio dal Governo.

Venendo al testo dell’avviso Comune, ancorchè concentrato in poche e sintetiche righe, molto forte risulta essere il messaggio al Governo contenuto nel capitolo dedicato alle relazioni sindacali ed alla bilateralità in tutte le sue varie espressioni specifiche del settore agricolo tanto di livello nazionale che territoriale (For.Agri, Agrifondo, Casse extra-legem etc.).

Parte centrale di questo passaggio è rappresentata dalla richiesta finalizzata, non tanto a mettere a disposizione del sistema nuove risorse finanziarie, quanto al sostegno legislativo necessario ad allargare la platea dei soggetti contribuenti (imprese e lavoratori) sulla base di un modello, che ancorchè non espressamente citato nel documento, di fatto è molto simile a quello delle Casse Edili.

Rendere cioè in qualche modo obbligatoria, anche per le imprese non associate, l’adesione e quindi la contribuzione e partecipazione al sistema della bilateralità di settore.
Tale obiettivo se raggiunto consentirebbe di conseguire economie di scala tali da assicurare ai lavoratori livelli di prestazioni più elevate senza incidere sui costi dell’impresa o addirittura riducendoli.

Molta della restante parte del documento è indirizzata a prospettare un reale, concreto e gestibile quadro di semplificazione amministrativa degli adempimenti dovuti dalle imprese, non senza tralasciare il fatto che molti di questi adempimenti sono di fatto assolti per il tramite delle società di servizi delle organizzazioni, che quindi ne riceverebbero un beneficio, che per quanto indiretto, consentirebbe economie di spesa e maggiore efficienza del servizio.

In questo senso è da sottolineare la richiesta già più volte indirizzata senza successo al Governo, di riconoscere piena ed autonoma legittimità ad operare alle associazioni agricole ed alle loro società di servizi in ordine all’applicazione delle norme in materia di Libro Unico del Lavoro, che ad oggi vincolano le Federazioni e le Imprese Verdi alla formale presenza del Consulente del Lavoro per l’effettuazione di molte procedure prima legittimamente gestite, nel pieno rispetto della norma.

Altrettanto rilevante è la richiesta di prevedere una forma semplificata di comunicazione di assunzione, che senza nulla togliere alla trasparenza dei rapporti di lavoro, consenta alle imprese, per la stragrande maggioranza dei rapporti OTD, di utilizzare in luogo di distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore, una comunicazione d’assunzione plurima, certamente in grado di semplificare ed accelerare l’assolvimento dell’obbligo soprattutto nei periodi in cui è maggiore l’intensità occupazionale.

Sempre per gli stessi rapporti OTD è stata inoltre prospettata, condividendo quanto più volte Coldiretti aveva richiesto, la facoltà per le imprese (e quindi per quanto sopra detto per le società di servizi che le assistono negli adempimenti) di semplificare le modalità di registrazione delle presenze mensili sul Libro Unico del Lavoro utilizzando in caso di orario normale di lavoro la lettera “P” in luogo della registrazione delle singole fasce orarie di prestazione giornaliera.

Anche sul versante dell’occupazione extracomunitaria le Parti agricole hanno fatto propri gli elementi di proposta già più volte avanzati nei confronti del Ministero dell’Interno da Coldiretti, ed in particolare:
– la possibilità di prorogare, fermo restando il limite massimo di 9 mesi, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa per periodi inferiori, in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dalla stessa, o da altra azienda, al lavoratore (cd. “autorizzazioni collegate”);
– la possibilità di presentare le richieste di autorizzazioni al lavoro sin dall’inizio dell’anno di riferimento, a prescindere dalla concreta emanazione del DPCM di determinazione dei flussi d’ingresso per lavoro stagionale;
– l’incremento delle quote riservate alla conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Da ultimo si è convenuto circa una necessaria semplificazione dell’attuale disciplina relativa ai benefici riconosciuti agli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza di eventi calamitosi, proponendo di rivederne i criteri e modalità di accesso.

Un altro importante capitolo del documento è dedicato alle molteplici problematiche che risultano connesse al sistema dei controlli, delle sanzioni ed in generale al contenzioso agricolo, e si pone come obiettivo tanto quello di trovare una ragionevole e sostenibile soluzione del pregresso che prevedere forme e momenti istituzionali di confronto, promossi e partecipati dalle Parti sociali, per conoscere, governare e soprattutto prevenire gli eventi, concordando anche le possibili soluzioni.

In questo senso, oltre che concordare e porre all’attenzione del Governo una serie di criticità già oggi presenti nel sistema e per le quali è già stato possibile formulare concrete proposte di soluzione, nell’Avviso Comune è contenuta la proposta di costituzione di un Osservatorio nazionale in materia di lavoro e previdenza agricola.

La funzione attribuita all’Osservatorio sarà quella di analisi e monitoraggio delle problematiche dell’occupazione agricola ed il relativo contenzioso, inoltre l’Osservatorio avrà titolo anche per elaborare proposte e fornire indirizzi per l’azione di vigilanza  ed opererà in stretto raccordo con la Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (C.A.U.) presso l’INPS.

Anche rispetto alla Commissione CAU è stata rappresentata la necessità di rafforzarne compiti e funzioni tanto in direzione del monitoraggio sulla riscossione dei contributi che sull’erogazione delle prestazioni, al fine di individuare linee-guida nella lotta all’evasione, al sommerso ed al lavoro fittizio.

Oltre a tanto, e comunque seguendo la medesima “ratio”, è stata ribadita la richiesta di dare completa attuazione, anche a livello periferico, a quanto previsto dall’art, 01, comma 11, legge 81/2006 ovvero l’istituzione a carico dell’INPS, sia a livello centrale che periferico, di specifiche strutture dedicate alla previdenza agricola cui sia conferito il compito tanto di attuare la normativa di settore che di gestire i rapporti con le aziende ed i lavoratori ma soprattutto, per quel che interessa, con le Associazioni di rappresentanza.

Per quanto attiene alle criticità affrontate nel documento dell’avviso comune, si è argomentato circa:
– l’esigenza di rivedere la procedura attualmente in uso per la compensazione dei debiti contributivi con aiuti comunitari, rilevando la necessità, in particolare di prevedere che l’INPS, prima di trasmettere i dati ad AGEA per il recupero, informi il contribuente interessato, oltre che l’Organizzazione se delegata, concedendo almeno 15 giorni di tempo per dimostrare all’interessato di avere pagato od eventualmente per pagare;

– il proliferare di imprese di servizi che attraverso un uso improprio di contratti di appalto e carpendo, in una situazione di difficoltà, la buona fede di molte imprese agricole, hanno di fatto fornito in modo irregolare manodopera subordinata, lasciando alle imprese associate subire le conseguenti azioni sanzionatorie. L’ingente contenzioso generato,  aggravato dalle contraddittorie indicazioni del Ministero del lavoro, merita di essere risolto in modo agevolato, richiamando peraltro l’attenzione sulla necessità che gli accertamenti sulla genuinità dell’appalto di servizi in agricoltura sia operata correttamente, senza pregiudizio alcuno tanto nei confronti delle imprese appaltanti che delle imprese appaltatrici, ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista in materia;

– in alcune realtà territoriali del sud , quali ad esempio Brindisi e Ragusa, l’INPS, disconoscendo la validità degli accordi di riallineamento retributivo, contesta alle aziende agricole la validità, ai fini previdenziali, delle retribuzioni previste dai rispettivi C.P.L. sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, imponendo non solo il pagamento dei contributi e delle sanzioni sulle (presunte) differenze, ma dichiarandole anche decadute da ogni beneficio. Le parti, nel rispetto dell’autonomia degli organi di vigilanza, ma rivendicando il proprio ruolo e responsabilità negoziale, chiedono che nelle ipotesi prospettate le aziende non siano comunque sanzionate con la decadenza dalle agevolazioni contributive;

– alcune aziende agricole, nell’incertezza normativa ed interpretativa, hanno usufruito del cumulo delle agevolazioni per zone montane e svantaggiate e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Successivamente, sulla base di una norma di interpretazione autentica, sono state costrette a restituire all’INPS una parte dei predetti benefici maggiorati degli oneri accessori. Si chiede che la definizione agevolata di tale contenzioso (art.2, c.506, legge 244/2007), che l’INPS ha interpretato restrittivamente, ritenendola applicabile soltanto ai giudizi pendenti, sia estesa anche ai giudizi già conclusi con sentenza passata in giudicato per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare.

Non senza premettere l’esigenza di avviare una complessiva verifica per il riordino del sistema contributivo agricolo, attraverso un approfondito confronto tra tutte le parti sociali del settore che tenga anche conto di parametri occupazionali, nel documento le Parti hanno anche affrontato la questione degli incentivi e delle agevolazioni alle imprese del settore agricolo.

In primo luogo si è ritenuto opportuno proporre, a fronte del fatto che il 30% circa delle imprese agricole opera in aree territoriali non interessate da agevolazioni per zone montane e svantaggiate, di estendere le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di cuneo fiscale alle aziende che, operando in zone normali, rinnovano l’anno successivo, con lo stesso lavoratore, i rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 18 e 19, lettere b) e c) del CCNL 06/07/2006, rapporti questi che assicurano stabilità occupazionale pur essendo a tempo determinato.

Non è stato inoltre tralasciato il fatto di rimarcare come alcune importanti misure, già oggetto di precedenti avvisi comuni e come tali tradotte in provvedimenti legislativi, non abbiano ancora trovato concreta operatività per l’assenza di specifiche disposizioni in tal senso. Tra queste sono certamente da annoverare  quelle previste dalla Legge 247/2007 in tema di credito d’imposta concesso ai datori di lavoro agricolo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedente, e quella dello sgravio dei contributi antinfortunistici, in misura non superiore al 20 per cento, riconosciuto ai datori di lavoro agricolo in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza.

In ultimo le Parti, non senza aver preventivamente sottolineato le profonde divergenze che le separano in tema di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher), hanno comunque ritenuto opportuno intervenire, in un’ottica di trasparenza e certezza sull’esatto ambito di applicazione della normativa in ordine alla figura della “casalinga”, figura lasciata alquanto “lacunosa” dal legislatore, fissando che tali soggetti (senza distinzione di genere) per poter prestare lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura non devono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e nell’anno precedente.

È bene precisare che in ordine a tale punto, in precedenti incontri con il Ministero, era stata espressa l’intenzione da parte del dicastero di intervenire sulla questione in termini ben più pesanti, ovvero fermo restando il limite temporale, non limitare il requisito alle prestazioni lavoro subordinato in agricoltura, ma estenderle tout-court alla disponibilità di redditi accertabili dalla dichiarazione fiscale annuale (730, Unico etc.).

Con la formulazione prospettata, pur contenendo parzialmente la platea dei soggetti, Coldiretti ha nuovamente dato dimostrazione ed evidenza della propria assoluta coerenza nella volontà di non ricercare nello strumento un mezzo di destrutturazione del mercato del lavoro agricolo, quanto invece nel continuare a ritenerlo un positivo strumento di emersione del lavoro irregolare.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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