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Florovivaismo, fissati i parametri per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori

E’ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che fissa le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori (Op) che operano nei diversi settori economici. Ai fini del riconoscimento di una Op nel settore florovivaistico è necessario che la produzione commercializzata, costituita dal valore del prodotto venduto, al netto dell’IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla Op e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento, sia pari ad almeno 1.000.000€, con almeno 5 soci.

Nel caso di Op di produttori di piante officinali i parametri saranno invece pari a 500.000€ e almeno 5 soci.  Questi parametri minimi, concordati in conferenza stato-regioni, potranno essere innalzati dalle singole regioni. L’ Op è  riconosciuta dalla regione in cui si trova oppure dalla regione di riferimento, quella in cui viene realizzata la maggior parte del fatturato, se si estende in diverse regioni. L’Organizzazione di produttori deve avere una delle seguenti forme giuridiche: società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi, società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

L’Op deve associare un numero minimo di produttori, come visto, a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente. L’Op deve rappresentare un valore o un volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa, al valore minimo di produzione commercializzata visto sopra, oppure al 2% della produzione regionale del settore di riferimento, desunta dai dati ISTAT, espressa in quantità o in volume.

L’Op deve avere nell’oggetto sociale la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall’Op per il settore o prodotto o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento.

Lo statuto dell’Op deve prevedere i seguenti obblighi per i propri soci: cedere o conferire alla Op una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; rispettare le regole adottate dalla Op in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; aderire ad una sola Op, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione, situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più Op per il medesimo prodotto.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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