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Forniture gas, uscita dal mercato tutelato per le imprese

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) ha definito le modalità attuative per l’applicazione dell’art. 4 del Decreto Fare sulla cessazione, per tutte le imprese, a partire dal 22 giugno 2013, dell’applicazione del servizio di tutela: da quella data, il “cliente impresa” non farà più parte dell’insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela.

Come noto, le imprese con consumo annuo di gas inferiore a 50.000 mc potevano optare, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 164/2000, tra il regime di mercato libero e il regime “vincolato”, consistente, quest’ultimo, nell’applicazione di condizioni economiche definite dall’Aeeg (cd “condizioni economiche di tutela”, nella componente CCI -detta anche “tariffa fissa”-).

Nello stabilire la cessazione del diritto al servizio di tutela, l’Autorità ha dettato i criteri che le società che erogano i servizi di vendita di gas naturale devono rispettare in termini di tempistica e obblighi di comunicazione, prevedendo che: il cliente finale possa recedere unilateralmente secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi; il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi; il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura (variazione condizioni contrattuali) secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale (con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni).

Le società venditrici di gas provvederanno quindi a trasmettere alle imprese loro clienti una comunicazione che le informerà del fatto che, per effetto del D.L. 69/2013 esse non faranno più parte dell’insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela; che, dalla data di efficacia del recesso, non avranno più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall’Aeeg; che, entro la medesima data, dovranno stipulare un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, con la possibilità, ai fini della conclusione di tale contratto, di recedere secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi.

La suddetta comunicazione dovrà inoltre contenere l’illustrazione delle nuove condizioni economiche eventualmente offerte. Le imprese non potranno più ottenere (a prescindere dai consumi e dalla tipologia di attività svolta) condizioni economiche di tutela; si troveranno, invece, a dover scegliere tra: l’accettazione delle variazioni contrattuali proposte dal loro attuale fornitore che presenti un’offerta a condizioni di libero mercato; la stipula di un nuovo contratto di fornitura, con altro diverso fornitore, sempre a condizioni di libero mercato.

Resta inteso che se né il cliente esercita il recesso né il venditore esercita il recesso o lo ius variandi il contratto in regime di tutela resta vigente. In questo caso però il venditore ha comunque l’obbligo di informare i suoi clienti non domestici serviti in tutela entro il 31 dicembre 2013 dei rispettivi diritti di recesso e ius variandi e del fatto che in caso di scioglimento del contratto non avrà diritto a rientrare in tutela.

In assenza di una delle due scelte da parte dell’impresa cliente, il fornitore potrà recedere dal contratto e l’impresa sarà alimentata dal fornitore di ultima istanza sulla base di condizioni economiche prestabilite, che attualmente prevedono maggiorazioni di costo rispetto al regime di prezzo tutelato. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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