Frutta e verdura confezionate, il cartellino è obbligatorio
Alcune strategie della distribuzione moderna mirano a semplificare la vita al consumatore ed evitare code o perdite di tempo. In questa logica si sono sviluppati percorsi che tendono a velocizzare l’acquisto attraverso prodotti come pre-affettati, porzionati o pre-confezionati, preparati dagli addetti del negozio per la vendita al minuto. Troppo spesso, però, questi prodotti non riportano sulle confezioni tutte le informazioni previste per legge. Un recente chiarimento di Agea sul caso specifico dell’ortofrutta preconfezionata ha ribadito che questi prodotti, preparati all’interno dell’esercizio commerciale per la vendita immediata, sono equiparati ai prodotti commercializzati sfusi. E, come tali, devono essere accompagnati sullo scaffale da appositi cartelli, sui quali vanno riportate le informazioni previste dalle norme di commercializzazione (specifiche o generali), tra cui, ovviamente, l’origine. Si possono verificare, quindi, due situazioni: se il prodotto è confezionato dal fornitore (produttore, cooperativa, Op o grossista), deve essere etichettato; se invece il prodotto è posto in vendita sfuso o preconfezionato a cura del punto vendita, deve essere esposto un cartello che riporta le informazioni previste per legge per quella tipologia di prodotto. Nel caso di un prodotto soggetto ad una norma specifica (quindi se si tratta di mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori), dovranno essere riportati il nome del prodotto, l’origine (luogo di coltivazione), la categoria e, quando previsto, il calibro e/o la varietà. Nel caso di un prodotto privo di una norma di commercializzazione specifica (come ad esempio carote, finocchi, ciliegie o albicocche), dovranno essere riportati semplicemente il nome e l’origine (luogo di coltivazione) del prodotto. La presenza, a seconda dei casi, di etichette o cartelli riportanti le informazioni descritte è un obbligo di legge e un diritto per il consumatore; in caso di controllo, in loro assenza (o se riportano dati non veritieri) il punto vendita viene sanzionato ai sensi del Decreto legislativo 306/2002. Non abbiamo timidezze, quindi, se troviamo un punto vendita che non espone queste informazioni: richiediamole con cortese fermezza, è un nostro diritto! |
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