Greening, pubblicato il regolamento sul divieto di trattamenti sulle Efa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento di semplificazione del greening che prevede in particolare il divieto di trattamenti su alcune superfici destinate ad Efa (aree di interesse ecologico). La pubblicazione arriva successivamente al voto favorevole del Parlamento europeo alla proposta della Commissione, avvenuto lo scorso 14 giugno. Tuttavia, il regolamento nasce come proposta di semplificazione e, oltre al divieto di trattamenti su alcune superfici da destinare ad Efa (terreni lasciati a riposo, azotofissatrici e fasce produttive lungo i bordi forestali), prevede anche altre modifiche del greening e non solo. Vediamo quali sono le principali modifiche introdotte. Greening Oltre alla diversificazione, le modifiche introdotte per il greening riguardano principalmente le aree di interesse ecologico, comunemente indicate Efa. Per i terreni lasciati a riposo, il regolamento stabilisce la necessità di indicare un periodo minimo di ritiro di tali superfici dalla produzione. Tale periodo non può essere inferiore a 6 mesi (nella proposta iniziale tale limite era pari a 9 mesi, troppo alto considerando il normale svolgimento delle attività agricole). In Italia il periodo minimo è fissato pari ad 8 mesi. Inoltre, le modifiche prevedono il raggruppamento in un’unica fattispecie delle siepi, delle fasce alberate e degli alberi in filari al fine di semplificarne la dichiarazione. Anche per i gruppi di alberi e per i boschetti è previsto il raggruppamento in un’unica fattispecie denominata “boschetti nel campo”. Per evitare che le dimensioni massime degli elementi caratteristici del paesaggio siano un fattore limitante al loro utilizzo ai fini Efa nonostante rappresentino un vantaggio ambientale per la biodiversità, il regolamento consente di dichiarare i suddetti elementi fino alla superficie massima prevista, anche qualora questi superino tale dimensione. Gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone e i bordi dei campi sono considerati Efa adiacenti (e quindi considerabili per l’adempimento dell’obbligo) anche qualora queste siano adiacenti ad un’area direttamente adiacente ad un seminativo. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire o meno la produzione. Qualora lo Stato membro preveda la produzione, potranno essere considerate ai fini Efa fino ad una larghezza massima pari a 10 metri, da aumentare a 20 qualora lo Stato membro preveda l’assenza di produzione. Relativamente alle colture azotofissatrici, in base a quanto stabilito dal regolamento di modifica, potranno essere considerate ai fini Efa anche le superfici in cui la coltura azotofissatrice non risulta in purezza, a condizione che sia assicurata la sua predominanza nei miscugli. Giovani Sostegno accoppiato Le modifiche previste dal regolamento si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2018. |
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